Ribasso sui costi della manodopera: non scatta l’esclusione automatica, ma la verifica di anomalia 

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Ribasso sui costi della manodopera: non scatta l’esclusione automatica, ma la verifica di anomalia 

 

A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo, Dott.ssa Maria Angelica Coppola

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TAR Napoli, sez. III, sent. n. 1393/2025

Abstract

Una recente pronuncia del TAR Napoli, sez. III, n. 1393 del 18 febbraio 2025, chiarisce che il ribasso dei costi della manodopera indicato nell’offerta economica non determina automaticamente l’esclusione del concorrente dalla gara, bensì impone alla stazione appaltante di effettuare una verifica di anomalia, al fine di valutare la congruità e la sostenibilità del ribasso proposto. Il giudice amministrativo ha confermato l’orientamento per cui tale interpretazione, fondata sul combinato disposto degli artt. 11, 41 commi 13 e 14, 108 comma 9 e 110 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera e la libertà di iniziativa economica e d’impresa costituzionalmente garantita.

Indice

 

La decisione del Giudice Amministrativo e la cornice normativa di riferimento

La sentenza in commento ribadisce e conferma che un’offerta economica che presenti un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, non deve essere automaticamente esclusa dalla procedura selettiva, piuttosto deve essere assoggettata alla verifica dell’anomalia. È in tale sede, dunque, che l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare, che, oltre ad aver rispettato i minimi salariali, il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Come anticipato, tale principio si fonda sul combinato disposto degli artt. 11, 41 commi 13 e 14, 108 comma 9 e 110 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

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In particolare, l’art. 41, comma 14, prevede che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”.

Ai sensi dell’art. 108, comma 9, “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.

A sua volta, l’art. 110, comma 1, dispone che “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.

Pertanto, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.

Solo seguendo tale impostazione si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili; nonché la portata del successivo art. 110, primo comma, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia.

Equilibrio tra tutela dei lavoratori e libertà d’impresa

La ratio di questa interpretazione risiede nella necessità di contemperare la tutela dei lavoratori con la libertà d’impresa e la concorrenza tra operatori economici. Il legislatore ha inteso evitare esclusioni automatiche che potrebbero risultare sproporzionate e penalizzare imprese che, attraverso una migliore organizzazione aziendale o innovazioni gestionali, riescano legittimamente a proporre costi inferiori pur garantendo adeguati livelli retributivi e di sicurezza per i propri dipendenti.

Da questo punto di vista, il D.Lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volontà del legislatore di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi.

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Conclusione

In definitiva, la sentenza in commento conferma un importante principio di diritto, valorizzando il meccanismo della verifica di anomalia quale strumento idoneo a garantire al tempo stesso la correttezza delle gare pubbliche e la libertà economica delle imprese partecipanti.



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