Valutazione del servizio nella mobilità 2025/26. Precisazioni

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Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di cattedra e ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

– nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;

– nella valutazione dei titoli vengono considerati solo quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande dall’annuale O.M.;

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– nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall’interessato, con apposita dichiarazione personale.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo parentale di cui agli artt. 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001 e del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 42, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 151/2001.

L’anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma dell’art. 16, decreto-legge 30 gennaio 1976 n. 13 convertito dalla legge 30.3.1976, n. 88. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

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L’anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza.

Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008).

Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.

Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del C.C.N.L. 29/11/2007 (ora art. 47 del CCNL 18 gennaio 2024) è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall’I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l’ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe A029 e A 030 decreto ministeriale 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).

La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:
– se prestato nello stesso ruolo di titolarità:
a.s. 2025/2026 – 4 punti per ogni anno;
a.s. 2026/2027 – 5 punti per ogni anno;
a.s. 2027/2028 – 6 punti per ogni anno;
– se prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità:
3 punti per ogni anno (fatto salvo quanto previsto dalla nota 4 relativamente al servizio prestato nella scuola dell’infanzia per la scuola primaria e viceversa e al servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per la scuola secondaria di II grado e viceversa).
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell’anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

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Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca – a norma dell’art. 453 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio e della mobilità professionale ai sensi delle rispettive tabelle di valutazione (ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in ruolo diverso). Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.m.i. art. 24 comma 9bis. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

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