Transizione 5.0: le nuove FAQ del MIMIT

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Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 


Il MIMIT ha aggiornato le FAQ
relative al Piano Transizione 5.0
, l’incentivo fiscale
che prevede un credito d’imposta per investimenti
in nuove tecnologie effettuati nelle strutture produttive situate
in Italia nel biennio 2024-2025.

Transizione 5.0: il MIMIT aggiorna le FAQ

L’aggiornamento è stato necessario dopo le modifiche introdotte
con i commi 427-429 della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio
2025), che ha ampliato l’ambito di applicazione e
reso più semplici le procedure per accedere all’agevolazione.

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Tra le novità, la semplificazione operativa per i certificatori
del risparmio energetico: pur mantenendo l’obbligo di
certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, i
certificatori possono effettuare le proprie valutazioni sulla
documentazione standardizzata già esistente, ad esempio Regolamenti
Europei e norme di settore, senza bisogno di eseguire calcoli
specifici sul miglioramento dell’efficienza energetica.

Riportiamo il testo integrale delle FAQ aggiornate e di quelle
nuove, segnalando che sono state rimosse le FAQ 6.8, 8.1 e 8.5.

 

Caratteristiche del Piano Transizione 5.0

FAQ 1.2.

D. Qual è il riferimento normativo del Piano Transizione
5.0?

R. Il Piano è istituito e regolato dall’art. 38 del
Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater),
convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, da
ultimo integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che
ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano
Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando
le procedure di accesso al beneficio. Le modalità attuative del
Piano Transizione 5.0 sono contenute nel decreto 24 luglio 2024 del
Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze (DM “Transizione 5.0”).
Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha
pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 16 agosto 2024,
la circolare operativa contenente chiarimenti tecnici per la
corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Nel
dettaglio, la predetta circolare contiene istruzioni operative per
l’accesso al credito d’imposta, in relazione a specifici profili,
quali: l’individuazione degli investimenti agevolabili, i criteri
per la determinazione del risparmio energetico conseguibile, i
requisiti degli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata
all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, le indicazioni per
il rispetto del principio del DNSH, le modalità di trasmissione e
gestione delle comunicazioni previste nell’ambito della procedura
di accesso al credito d’imposta e la relativa documentazione da
allegare.

 

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Procedura per l’accesso all’agevolazione

FAQ 2.1.

D. Chi può accedere all’agevolazione?

R. Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti
nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere
dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e
dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito
d’impresa. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in
alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo)
certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione
effettuati presso l’azienda cliente. Sono escluse dal beneficio le
imprese: a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza
continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale
prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, o da altre leggi Speciali, o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b)
destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231; c) che non rispettino le normative sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti
rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.

FAQ 2.17

D. Il contratto di vendita con patto di riservato dominio
con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito
d’imposta “Transizione 5.0”?

R. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione,
rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, l’imputazione
degli investimenti segue le regole generali della competenza
previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale
le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i
beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se
diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto
traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale,
senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Tale
interpretazione è coerente con i chiarimenti di prassi forniti
dall’Amministrazione finanziaria con riferimento al Piano 4.0
(Circolare n. 23/E del 2016, Circolare n. 4/E del 2017).

FAQ 2.18

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D. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso dell’attestato di
conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale
relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a
300 mila euro, rilasciati ai fini della fruizione del credito
d’imposta Transizione 4.0 ma intendesse usufruire – in luogo di
tale agevolazione – del credito d’imposta Transizione 5.0, è
richiesto il rilascio di una nuova specifica attestazione?

R. La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei
beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B,
nonché dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura, comprovata, ai
fini dell’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0, tramite
perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero
dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai
fini del credito d’imposta Transizione 5.0. Pertanto, le
attestazioni rilasciate per l’accesso al credito d’imposta
Transizione 4.0 sono valevoli anche ai fini del credito d’imposta
Transizione 5.0. Resta fermo il divieto di cumulo tra le
agevolazioni previsto dall’articolo 11, comma 2, del DM 24 luglio
2024.

 

Calcolo del risparmio energetico

FAQ 4.18. (nuova)

D. Nel settore della distribuzione automatica di alimenti e
bevande, in cui i beni agevolabili sono ubicati presso dei siti
esterni (“aziende clienti”) alla struttura del soggetto che ha
diritto all’agevolazione (“gestore distribuzione automatica”), come
devono essere verificati i requisiti obbligatori di risparmio
energetico previsti dal Piano Transizione 5.0?

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

R. Considerando i diversi modelli organizzativi delle imprese
che gestiscono i distributori automatici nel mercato italiano, i
requisiti di risparmio energetico possono essere calcolati secondo
due modalità alternative:

  • 1) a livello di processo interno della società di gestione,
    misurando l’efficienza complessiva del parco macchine della filiale
    o sede che gestisce i distributori;
  • 2) a livello del processo del fruitore del servizio (“azienda
    cliente”), valutando il miglioramento dell’efficienza del servizio
    presso l’azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di
    agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento. La
    scelta tra le suddette modalità di calcolo è alternativa. Pertanto,
    la modalità di verifica del risparmio energetico utilizzata
    nell’ambito della certificazione ex post non può differire rispetto
    alla modalità prescelta ai fini del calcolo della riduzione dei
    consumi energetici oggetto della certificazione ex ante.

 

Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)

Spiega il MIMIT che nell’ottica di una progressiva
semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese,
particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in
materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.

La disposizione, inserita dalla legge di bilancio
2025
, introduce un importante elemento di snellimento
procedurale: pur mantenendo l’obbligo di certificazione e il
calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai
certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione
standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di
settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze
equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di
effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi
energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione
per l’accesso al beneficio.

FAQ 4.19

D. Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale
per essere considerato in “sostituzione di beni materiali aventi
caratteristiche tecnologiche analoghe”?

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R. Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la
capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o
creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche
attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali
caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli
relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra
il bene obsoleto e quello sostitutivo. A titolo esemplificativo,
rientra nell’applicazione del comma 9-bis dell’articolo 38 del D.L.
19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5
assi, o l’adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore.
Si specifica, inoltre, che non è previsto l’obbligo di rottamazione
del bene obsoleto sostituito.

 

Determinazione dell’importo del credito d’imposta

FAQ 5.1

D. A quanto ammonta il credito d’imposta?

R. L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla
quota d’investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi
energetici, secondo il seguente schema.

 

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% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI

QUOTE DI INVESTIMENTO

Struttura
produttiva:

3-6%

Processo
interessato:

5-10%

Struttura
produttiva:

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

6-10%

Processo
interessato:

10-15%

Struttura
produttiva:

oltre 10%

Processo
interessato:

oltre 15%

Fino a 10 milioni di
euro

35%

40%

45%

Da 10 a 50 milioni di euro

5%

10%

15%

 

Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili

FAQ 6.1

D. Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti
rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?

R. Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli
impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui
all’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e
dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto
2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e
tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo
articolo 12, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del
Decreto-Legge 113/2024. Nelle more della formazione del registro
del predetto articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli
fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata
dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e
territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato
articolo 12. È inoltre prevista una maggiorazione della base di
calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore
efficienza previsti alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 12, del
DL 181/2023, ossia:

  • i. 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli
    Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di
    modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  •  ii. 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle
    con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • iii. 150% del costo per i moduli composti da celle bifacciali
    ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella
    almeno pari al 24 %. Si evidenzia che sia i moduli che le celle
    devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell’Unione
    Europea.

 

Cumulabilità

FAQ 8.6 (nuova)

D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre
agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti
finanziati con risorse dell’Unione europea?

R. L’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre
2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che “il credito
d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste
nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a
condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei
singoli investimenti del progetto di innovazione”. Conformemente a
quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento
del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo
espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui
l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR
– MISURA M2C1 I2.2). A titolo esemplificativo, nel caso di un
investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di
un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito
d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

 

DNSH

FAQ 10.1

D. Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5,
comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024,
relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata
un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti
speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe
causare un danno all’ambiente?

R. Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo
5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio
2024, le condizioni di cui ai punti elenco 1 e 2 si riferiscono al
progetto di innovazione, mentre i punti elenco 3 e 4 sono
riferibili al sito industriale in cui il progetto viene
realizzato.

Pertanto, il rispetto del principio del DNSH viene verificato
secondo il seguente schema di flusso condizionale:

  • 1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se
    la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è
    “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2;
  • 2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a
    R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile.
    Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è
    ammissibile.

Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e
4):

  • 3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti
    pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il
    progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla
    verifica del punto 4;
  • 4) il sito industriale ha superato per più di due anni la
    soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo
    smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se
    la risposta è “SI”, il progetto è escluso.





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