L’Avvocato Maurizio Lucca, nel focus odiernom, affronta la questione relativa alla giurisdizione ordinaria nelle controversie per gli incentivi di progettazione.
Il comma 3, terzo periodo, dell’art. 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, affida ad una disciplina interna i criteri di riparto dell’incentivo stabilita «dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti»: un atto generale, non necessariamente di fonte regolamentare, semplificandone l’iter, accelerando le modalità applicative, rispetto alle precedenti previsioni (ossia, oggetto di contrattazione decentrata integrativa, e successivo recepimento in sede di regolamento), in assenza delle quali il dipendente poteva far valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi dal legislatore posti a carico delle Amministrazioni appaltanti.
Fonti differenziate
In effetti, la fonte (innovativa) di riferimento non tratta di un adempimento preliminare (il cui potere è attribuito e regolato nel secondo comma del citato articolo 45, significativo «È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale») non subordinato a forme di partecipazione sindacale (salvo i criteri di riparto, transitando le somme nel fondo, c.d. contrattazione integrativa) ed esercitabile con l’adozione di atti generali, la stabilità dei cui effetti potrà essere assicurata anche dalla scelta della forma regolamentare, ai sensi dell’art. 7 del TUEL: un’alternativa lecita tra fonte regolamentare e (linee di indirizzo da parte dell’organo esecutivo) con determinazione dirigenziale, nell’esercizio dei poteri datoriali [1].
In ogni caso, al di là dell’atto adottato, le somme erogate fanno parte della retribuzione all’interno delle fonti che regolano il rapporto di lavoro “privatizzato” (ex art. 63, Controversie relative ai rapporti di lavoro, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), con devoluzione alla cognizione del Giudice del lavoro in sede contenziosa.
La sentenza
La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 24 febbraio 2025, n. 223 (estensore Di Mauro), conferma la giurisdizione del Giudice Ordinario nel caso di contestazione sulle modalità di ripartizione del quantum (gli incentivi economici per le funzioni tecniche), pur in presenza di una regolamentazione interna adottata dalla Giunta comunale: un regolamento per la definizione delle modalità di ripartizione degli incentivi.
Il ricorrente impugnava il regolamento (provvedimento amministrativo) e le successive modifiche che precludevano parte della liquidazione, con riferimento all’annualità di riferimento della prestazione e lo stipendio in godimento.
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, per essere la controversia rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 11 cod. proc. amm.
Merito
Il GA dichiara inammissibile il ricorso sulle seguenti motivazioni:
- l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 devolve al GO, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1 dello stesso decreto, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, le indennità di fine rapporto, ancorché vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, che il Giudice Ordinario può disapplicare, se rilevanti ai fini della decisione [2];
- la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, ovvero la mancata erogazione degli incentivi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione [3].
Il precipitato del quadro normativo e della pretesa si sostanzia in un “diritto soggettivo”, rispetto alla quale un atto (regolamento o altro atto di organizzazione), di cui si contesti la legittimità, costituisce un mero atto presupposto, di competenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, rilevando, a tali fini, il “petitum” sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio: l’accertamento del diritto pieno alla liquidazione al compenso incentivante [4], dove la fonte regolamentare risulta meramente dichiarativa e interpretativa della portata del vincolo di legge, a fronte del quale la situazione giuridica del ricorrente ha consistenza di diritto soggettivo [5].
La natura dell’incentivo
Viene confermata la natura dell’incentivo, quale trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello ordinario ed incentivante dell’attività lavorativa svolta con mansioni di progettazione [6], rendendo certo che tale compenso formi oggetto di un diritto soggettivo di natura retributiva [7].
La circostanza che siano impugnati anche regolamenti (comunali, caso di specie) non incide sulla natura della pretesa azionata, per la ragione dirimente che – in disparte ogni altra considerazione – si tratta di previsioni meramente dichiarative e interpretative della portata del vincolo di legge, a fronte del quale la situazione giuridica del ricorrente ha consistenza di diritto soggettivo: l’oggetto della controversia risiede, pertanto, unicamente nello stabilire se l’Amministrazione ha correttamente inteso e applicato la normativa primaria recante il limite agli incentivi erogabili per le funzioni tecniche, oppure se tale applicazione è lesiva dei diritti del ricorrente.
Note
[1] Cfr. Corte conti, sez. contr. Molise, delibera 8 gennaio 2024, n. 5.
[2] La giurisdizione amministrativa costituisce un’ipotesi eccezionale, con la conseguenza che la normativa che la suddetta eccezione prevede deve essere interpretata in chiave restrittiva, Cass. civ., SS.UU., 26 giugno 2024, n. 17626.
[3] Cass. civ., SS.UU., 12 luglio 2023, n. 19966; 12 novembre 2020, n. 25578; 18 maggio 2021, n. 13492; sez. lav., 22 luglio 2024, n. 20134.
[4] Cass. civ., sez. lav., 31 luglio 2024, n. 21527.
[5] Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in due limitate ipotesi: per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quando si contesta la legittimità di atti con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, si individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o si determinano le dotazioni organiche complessive, c.d. macro-organizzazione, sempreché l’atto costituisca la fonte autonoma e immediata della lesione, perché soltanto in tal caso la controversia verte essenzialmente sull’interesse legittimo correlato all’esercizio del potere amministrativo di macro-organizzazione, TRGA Trentino-Alto Adige Trento, sez. Unica, 14 ottobre 2024, n. 149.
[6] Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2016, n. 11022.
[7] Corte conti, sez. contr. Emilia – Romagna, delibera 14 luglio 2009, n. 350 e sez. contr. Puglia, delibera, 1° luglio 2009, n. 60; Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2012, n. 377909; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2019, n. 9596.
Fonte: articolo dell’Avv. Maurizio Lucca – Segretario Generale Enti Locali e Development Manager
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