Welfare integrativo: costi irrimediabilmente nel tetto del salario accessorio? – Approfondimenti

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L’articolo 1, comma 124, della legge 207/2024, con una disposizione oggettivamente di invasione dell’autonomia contrattuale, per quanto giustificata da esigenze di finanza pubblica, riconduce le spese per il welfare disposte dalla contrattazione collettiva entro i tetti del salario accessorio.

 

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La disposizione recita: “Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”.

Come si nota, quindi, la previsione normativa si riferisce all’esiziale e peraltro più volte derogata previsione della legge Madia, il famigerato tetto del 2016 (da aggiornare al 2028, per effetto del d.l. 34/2019), considerando il welfare come “salario accessorio”.

Una disposizione che va in contrasto molto diretto con le interpretazioni della Corte dei conti e della Cassazione secondo le quali il welfare ha carattere assistenziale e non retributivo, sicchè si era considerato non incluso nel concetto di “salario accessorio”.

In ogni caso, in presenza della chiara disposizione della legge 207/2024, adesso non si può che attuarla e, quindi considerare le spese del welfare ai fini dei conteggi dei tetti del salario accessorio.

 

La disposizione, tuttavia, contiene un tasso di ambiguità. Infatti, fa “salve le risorse riconosciute a tale fine … da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”.

Il dubbio che qualcuno avanza è il seguente: il Ccnl 16.11.2022, quindi “previgente” rispetto alla legge di bilancio 2025, all’articolo 82 disciplina il welfare integrativo; dunque, tale disposizione contrattuale resta fuori dal tetto al salario accessorio?

Il comma 2 dell’articolo 82 indicato precisa: “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all’art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018”.

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Ma, allora, il Ccnl 16.11.2022 non riconosce direttamente risorse da destinare al welfare, perché si limita a permettere alla contrattazione decentrata integrativa di destinare a tale fine quota parte del fondo della contrattazione decentrata. Come visto sopra, la deroga alla riconduzione del welfare entro il tetto al salario accessorio imposto dalla norma della riforma Madia è prevista, letteralmente, se le risorse del welfare siano riconosciute da “norme del contratto collettivo nazionale”, non dalla contrattazione decentrata.

Il dubbio, dunque, può portare a due diverse soluzioni. Una prima, estensiva, potrebbe considerare comunque anche la contrattazione decentrata che abbia destinato al welfare risorse, in applicazione dell’articolo 82 del Ccnl 16.11.2022, come sottratta al tetto di spesa.

Una seconda, restrittiva, e più aderente alla lettera della norma, invece potrebbe considerare che occorra una specifica previsione direttamente disposta dal Ccnl.

E’ chiaro che nei prossimi mesi le due opposte soluzioni si confronteranno tra loro e c’è da aspettarsi l’apertura di un contrasto interpretativo tra diversi soggetti, in primis le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In ogni caso, anche se si volesse considerare prevalente la prima tesi estensiva, comunque si porrebbero altri problemi:

  1. la deroga alla riconduzione del welfare al tetto del salario accessorio vale solo per gli enti che abbiano destinato risorse al welfare con i contratti decentrati entro la vigenza della legge 207/2024?
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  3. se alla precedente domanda la risposta fosse positiva, quindi i contratti decentrati successivi alla vigenza della legge 207/2024 possono destinare risorse al welfare, ma queste rientrano nel tetto del salario accessorio, anche se detti contratti decentrati sono attuativi dell’articolo 82 del Ccnl 16.11.2022?
  4. se un contratto decentrato viene sostituito da un successivo contratto decentrato, posteriore alla vigenza della legge 207/2024, si perde l’eventuale effetto di deroga di cui al punto 1?
  5. la sottoscrizione dei prossimi Ccnl, tutti successivi alla legge 207/2024, farebbe perdere l’eventuale effetto derogatorio che si possa riconnettere all’articolo 82 del Ccnl 16.11.2022?

 

Le stesse domande valgono anche per gli altri Ccnl degli altri comparti e dell’area dirigenza locale, quello sottoscritto il 16.7.2024.

Si tratta di domande attualmente senza risposta. Applicando alla legge 207/2024 l’interpretazione teleologica, basata sul fine che intende perseguire il legislatore, sembra che la tesi ampliativa, suggestiva e certamente maggiormente gradita agli operatori, sia meno fondata di quella più restrittiva. La prudenza, in attesa di pronunce ed interpretazioni più chiare, dovrebbe consigliare un atteggiamento guardingo.

 



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