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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di una concessionaria di gioco contro l’Albo dei punti vendita ricatica istituito lo scorso 25 ottobre dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Collegio – ha spiegato la Seconda Sezione – ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, con i quali la parte ricorrente contestava la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di applicare immediatamente l’art. 13 del D.Lgs. n. 41/2024, senza prevedere una clausola transitoria. Tale applicazione avrebbe penalizzato i concessionari attualmente operanti in regime di proroga tecnica e gli esercenti collegati, che gestiscono la funzione di ricarica dei conti di gioco, nelle more dell’avvio della gara pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni.
La legge n. 111/2023 ha delegato il Governo a riordinare la disciplina del gioco pubblico, mantenendo il sistema concessorio e autorizzatorio come garanzia di ordine e sicurezza pubblica, di equilibrio tra tutela della salute e interessi erariali, nonché di prevenzione del riciclaggio. Il Governo ha esercitato questa delega adottando il D.Lgs. n. 41/2024, che definisce il quadro normativo primario dei giochi pubblici ammessi in Italia.
Tra le disposizioni più rilevanti del decreto, l’art. 13 prevede l’istituzione di un Albo per i Punti Vendita Ricariche (PVR), ossia le strutture fisiche autorizzate a ricevere richieste di ricarica dei conti di gioco per la partecipazione ai giochi a distanza. Tuttavia, la norma non stabilisce un termine di efficacia per l’istituzione dell’Albo, lasciando spazio a diverse interpretazioni sulla sua applicabilità.
Il ricorrente ha contestato l’applicazione immediata dell’Albo PVR ai concessionari attuali, sostenendo che il nuovo regime dovrebbe valere solo per quelli selezionati tramite la futura gara pubblica, come previsto dagli artt. 6, co. 3 e 23, co. 3 del D.Lgs. n. 41/2024. L’imposizione immediata dell’obbligo di iscrizione all’Albo inciderebbe negativamente sugli attuali concessionari, poiché ridurrebbe la platea degli esercenti autorizzati a gestire le ricariche, con un conseguente impatto economico sulla rete fisica di prossimità attraverso cui si generano ricariche e ricavi.
La difesa erariale ha sostenuto che l’introduzione dell’Albo riguarda solo gli esercenti titolari dei PVR e non i concessionari, i quali non subirebbero danni diretti. Inoltre, ha sottolineato che le disposizioni tecniche più impattanti per i concessionari, come quelle sui limiti di ricarica settimanali, sono state rinviate dall’ADM a un successivo provvedimento in attesa del parere della Commissione Europea.
Il Collegio ha però ritenuto questa argomentazione non convincente: anche se l’Albo PVR riguarda formalmente gli esercenti, la sua applicazione immediata incide direttamente sui concessionari, restringendo la loro rete di ricarica e alterando le condizioni economiche della concessione. Inoltre, i concessionari attuali sono in regime di proroga e in una situazione di incertezza rispetto alla futura assegnazione delle concessioni, il che rende ancora più problematico imporre nuove regole senza un adeguato periodo transitorio.
Un altro punto centrale del ricorso riguarda il rispetto dei principi europei in materia di concessioni di gioco, in particolare il principio di stabilità e legittimo affidamento. L’art. 4, co. 3 del D.Lgs. n. 41/2024 sancisce infatti che l’ordinamento italiano deve garantire la tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti tra concessionari e pubblica amministrazione, evitando modifiche normative che alterino in modo significativo l’equilibrio economico-finanziario della concessione.
A conferma di questo principio, il Collegio ha richiamato una sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 settembre 2022, la quale ha stabilito che qualsiasi modifica imposta a un concessionario in corso di rapporto deve essere valutata alla luce dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento. In particolare, se le nuove regole incidono sui margini di redditività e sugli obblighi organizzativi dei concessionari, devono essere introdotte con criteri di gradualità, evitando effetti distorsivi.
Sulla base di queste considerazioni, il Collegio ha stabilito che l’obbligo di iscrizione all’Albo PVR non può essere applicato agli attuali concessionari in proroga, né agli esercenti collegati, ma solo ai concessionari che verranno selezionati con la gara pubblica. Di conseguenza, ha annullato la disposizione direttoriale dell’ADM nella parte in cui prevedeva l’applicazione immediata dell’Albo PVR ai concessionari attuali.
Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto che l’ADM può comunque procedere all’istituzione dell’Albo PVR prima dell’affidamento delle nuove concessioni, purché ciò non comporti effetti immediati sugli attuali concessionari e sui loro esercenti. Questa soluzione consente di garantire trasparenza per i futuri concorrenti della gara, senza compromettere i diritti acquisiti dagli operatori attuali.
PressGiochi
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