Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR) ha respinto il ricorso presentato dalla Casa di Cura Villa degli Ulivi, rappresentata dall’avvocato Arturo Testa, contro la Regione Campania e l’Asl di Caserta. La struttura sanitaria aveva contestato i limiti di spesa imposti dalla Regione per l’anno 2024, ritenendoli inadeguati rispetto alla propria capacità produttiva e lesivi dei propri interessi.
I fatti della controversia
La Casa di Cura Villa degli Ulivi, operante nel territorio di Caserta e accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), è autorizzata a erogare prestazioni di lungodegenza (22 posti letto) e di psichiatria residenziale per adulti con disagio psichico (60 posti letto). La struttura lamentava da tempo l’inadeguatezza del budget assegnato dalla Regione Campania, che nel 2024 ammontava a 660.127 euro, ritenuto insufficiente per coprire i costi di gestione dei 22 posti letto accreditati per la lungodegenza. Di fatto, la struttura poteva utilizzare solo 13 posti letto, a causa del tetto di spesa troppo basso.
Nel corso del 2024, la Casa di Cura aveva più volte sollecitato la Regione e l’ASL Caserta per un incremento del budget, proponendo anche la riconversione dei posti letto di lungodegenza in posti letto per la riabilitazione psichiatrica (SIR). Tuttavia, le richieste erano rimaste inascoltate, portando la struttura a impugnare gli atti amministrativi regionali, tra cui la delibera numero 405 del 31 luglio 2024, che stabiliva i limiti di spesa per le case di cura private accreditate.
Le richieste della ricorrente
La Casa di Cura Villa degli Ulivi aveva chiesto al TAR l’annullamento del silenzio della Regione Campania sulla richiesta di incremento del tetto di spesa, avanzata il 5 aprile 2024 e sollecitata il 18 giugno 2024; l’annullamento della delibera regionale numero 405 del 31 luglio 2024, che fissava i limiti di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle case di cura private nel 2024; l’annullamento di altre note e provvedimenti emessi dall’ASL Caserta, tra cui la comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per mancata sottoscrizione del contratto.
Le argomentazioni della ricorrente
La ricorrente sosteneva che la Regione Campania avesse violato i principi di imparzialità, correttezza e buona fede nell’azione amministrativa, applicando criteri di ripartizione del budget basati su un fatturato storico inferiore alla reale capacità produttiva della struttura. In particolare, la Casa di Cura contestava il fatto che il tetto di spesa fosse stato calcolato considerando solo 13 posti letto effettivamente utilizzati, anziché i 22 autorizzati.
Inoltre, la ricorrente denunciava una disparità di trattamento rispetto ad altre strutture accreditate, che beneficiavano di budget più consistenti e potevano operare al pieno delle proprie capacità. Infine, la struttura sanitaria criticava il sistema di ripartizione delle risorse regionali, ritenendolo distorto e penalizzante per le case di cura che rispettavano i limiti di spesa imposti.
La decisione del TAR
Il Collegio giudicante, composto dal presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, dal primo referendario Rosaria Palma e dal referendario Vincenzo Sciascia (estensore della sentenza), ha respinto le richieste della Casa di Cura Villa degli Ulivi, ritenendole infondate.
In particolare, il TAR ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti depositato il 30 ottobre 2024, relativo alle note dell’ASL Caserta che comunicavano l’avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento. Il Collegio ha ritenuto che tali note non avessero un effetto lesivo diretto e immediato, essendo mere comunicazioni preliminari. Ma anche l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Il TAR ha ritenuto che la Regione Campania avesse agito nel rispetto dei principi di ragionevolezza e imparzialità, applicando criteri di ripartizione del budget basati sul fatturato storico delle strutture accreditate. Il Collegio ha sottolineato che la discrezionalità dell’amministrazione non può essere sostituita dal giudice amministrativo, salvo che non emerga una manifesta illogicità o irragionevolezza nei criteri adottati. E quindi il difetto di legittimazione passiva dell’ASL Caserta rispetto al ricorso introduttivo, poiché la delibera impugnata era stata adottata dalla Regione Campania.
Le considerazioni del Collegio
Il TAR ha evidenziato che la Regione Campania, nel determinare i limiti di spesa, ha applicato criteri oggettivi e ragionevoli, basati sul fatturato storico delle strutture accreditate e sul ricavo medio regionale per posti letto. La diversità dei budget assegnati alle varie case di cura è stata giustificata dalle differenti caratteristiche e capacità produttive di ciascuna struttura. Inoltre, il Collegio ha respinto l’argomentazione della ricorrente secondo cui il tetto di spesa avrebbe dovuto essere calcolato moltiplicando il ricavo medio per il numero dei posti letto accreditati (22), anziché per quelli effettivamente utilizzati (13). Il TAR ha ritenuto che entrambi i parametri fossero ragionevoli e che la scelta dell’amministrazione non potesse essere sindacata dal giudice amministrativo.
Con questa decisione, il TAR ha confermato la legittimità dei limiti di spesa imposti dalla Regione Campania per l’anno 2024, respingendo le istanze della Casa di Cura Villa degli Ulivi. La struttura dovrà pertanto adeguarsi al budget assegnato, mentre l’ASL Caserta potrà procedere con il percorso di sospensione dell’accreditamento, avviato a seguito della mancata sottoscrizione del contratto.
Il TAR ha anche condannato la Casa di Cura Villa degli Ulivi a rifondere le spese processuali sostenute dalla Regione Campania, liquidate in 3.000 euro, e quelle dell’ASL Caserta, fissate in 1.200 euro.
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