ecco chi può usufruire delle agevolazioni fiscali e in che misura

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Arriva un importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: ecco chi può usufruire delle detrazioni edilizie sugli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, e in che misura. In particolare, l’Agenzia delle Entrate analizza il caso in cui gli interventi siano richiesti solo da una parte dei condomini.

Le agevolazioni fiscali per il settore edilizio in Italia rappresentano un’importante opportunità per cittadini e imprese che intendono effettuare lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli immobili. Tra le principali detrazioni troviamo il Bonus Ristrutturazioni, che consente una detrazione del 50% sulle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Un’altra misura rilevante è l’Ecobonus, che incentiva interventi di efficientamento energetico come l’installazione di infissi a risparmio energetico, caldaie a condensazione, pannelli solari e cappotti termici. La detrazione varia dal 50% al 65%, a seconda dell’intervento. In alcuni casi, per i condomini, può arrivare fino al 75%.

Il Superbonus 110%, introdotto nel 2020 e poi progressivamente modificato, consente una detrazione maggiorata per interventi trainanti come l’isolamento termico dell’edificio o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione. Tuttavia, il suo utilizzo è stato ristretto negli ultimi anni, con scadenze e vincoli stringenti. Altre misure includono il Bonus Facciate (per il recupero delle superfici esterne degli edifici, ormai ridotto al 60%) e il Sismabonus, che favorisce l’adeguamento antisismico con detrazioni dal 50% all’85%. Infine, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici permette una detrazione del 50% per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione.

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Detrazioni edilizie per interventi di superamento delle barriere architettoniche: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha, recentemente, analizzato un caso particolare, riguardante le detrazioni edilizie. In particolare, attraverso la Posta di FiscoOggi, un contribuente ha spiegato che, in un condominio di tre piani, è stato deciso di installare una piattaforma elevatrice nel giroscale interno, al fine di agevolare la mobilità dei condomini disabili. Solo due condomini, su un totale di sei, però, hanno deciso di partecipare alle spese.

Il tweet dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali.

La domanda del contribuente è semplice: i due condomini possono usufruire delle agevolazioni fiscali sull’intero importo sostenuto per l’installazione, o solo in proporzione ai propri millesimi di proprietà? Per rispondere a questa domanda, l’Agenzia delle Entrate ha, prima di tutto, introdotto l’argomento delle detrazioni edilizie, pari al 75%, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, e, poi, ha risposto alla domanda in questione.

La risposta

In particolare, l’Agenzia ha spiegato che che la detrazione d’imposta del 75%, introdotta dalla legge n. 234/2021 (Bilancio 2022) e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (Bilancio 2023), si applica agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti. Questi interventi devono riguardare esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, come previsto dall’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020.

Nel chiarire il caso specifico, l’Agenzia ha fatto riferimento alla risposta n. 291/2022 e alla circolare n. 7/2021, evidenziando che, quando un intervento comporta l’installazione di un ascensore nel cavedio condominiale e la spesa viene sostenuta integralmente da un solo condomino, la detrazione spetta a quest’ultimo, ma solo sulla quota corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale o alle altre modalità stabilite dall’assemblea. Ciò perché l’ascensore diventa parte delle parti comuni dell’edificio e può essere utilizzato da tutti i condòmini.

Nel caso specifico della piattaforma elevatrice, invece, se il mezzo d’ausilio è destinato esclusivamente all’uso di un singolo condomino disabile, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo, come chiarito dalla risoluzione n. 336/2008. Tuttavia, se l’elevatore è fruibile da tutti i condòmini, coloro che hanno sostenuto la spesa possono beneficiare della detrazione sull’intero importo versato, indipendentemente dalla loro quota millesimale.



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