Suicidio medicalmente assistito: illustrata la proposta di legge di iniziativa popolare

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10 Febbraio 2025

Prima dell’illustrazione Marco Stella (Forza Italia) ha sollevato una questione pregiudiziale, che è stata respinta dall’Aula. Il testo del provvedimento è stato illustrato dal presidente della commissione Sanità Sostegni (Pd)

Comunicato stampa n. 0122

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Firenze – E’ approdata in Aula la proposta di legge di iniziativa popolare su “procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019”. I promotori, i rappresentanti dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, il 14 marzo scorso hanno infatti depositato presso la presidenza del Consiglio regionale della Toscana la proposta di legge regionale supportata da oltre 10mila firme autenticate, che dopo l’iter in commissione Sanità è giunta all’esame e al voto dell’Aula.

 Prima di cominciare la discussione, sulla proposta di legge Marco Stella, capogruppo di Forza Italia, ha sollevato una questione pregiudiziale di costituzionalità, chiedendo all’Aula, quindi, di non affrontare né il dibattito, né il voto. La pregiudiziale è poi stata respinta con i voti contrari di Pd, Italia Viva e Movimento 5 stelle; favorevoli, invece Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Stella (Forza Italia) ha sollevato la questione pregiudiziale di legittimità costituzionale ex art.134 della Costituzione per violazione dell’art.117, secondo comma, lettera 1) e terzo comma della Costituzione, “per cui si configura pertanto una delle fattispecie di cui all’art.127 della Costituzione della Repubblica. La pregiudiziale – ha spiegato Stella – chiarisce che legiferare in materia non è di competenza regionale e la proposta avanzata dalla associazione Coscioni ha evidenti elementi di incostituzionalità, in tal senso si sono espresse le regioni del Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. L’unica cosa che sancisce la Corte Costituzionale è la non punibilità in alcuni casi del suicidio medicalmente assistito. La Corte Costituzionale sancisce che legiferare su questa materia deve essere il Parlamento e ribadisce che lo stato può intervenire su materie regionali, ma le regioni non si possono sostituire allo stato”. Stella ha spiegato ancora che “in via principale lo Stato deve legiferare su materie civili e penali. La Toscana promuoverebbe la prima legge su tale materia contravvenendo principi generali, confine tra terapia ammessa e non ammessa, che devono valere su tutto il territorio nazionali”. Stella ha concluso chiedendo “la non trattazione della legge per problemi di violazioni costituzionali. Tutti i Consigli regionali hanno deciso di non procedere e rimandare la decisione al parlamento italiano”.

 Il presidente della commissione Sanità Enrico Sostegni (Pd) è intervenuto dichiarandosi contrario alla questione di legittimità e ricordando che “c’è una Regione che ha trattato la questione ed è il Veneto. Noi siamo d’accordo sul fatto che i Consigli regionali non possono intervenire su aspetti legislativi civili e penali, ma con questa legge noi affrontiamo una questione procedurale, perché le Regioni hanno una potestà legislativa concorrente sulla materia della salute, ed è chiaro che se su questa materia interviene lo Stato, lo Stato ha la precedenza. Le condizioni in cui ci muoviamo le stabilisce la Corte Costituzionale e devono essere applicate. Noi agiamo in questo ambito e non abbiamo corso il rischio di sconfinare nella pregiudiziale di costituzionalità.

Dopo il voto sulla pregiudiziale, la proposta di legge è stata illustrata all’aula ancora il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla redazione del testo, “principalmente alla Associazione Coscioni che ha proposto la legge consentendoci di affrontare un tema così importante”. L’iter previsto per le leggi di iniziativa popolare, ha ricordato Sostegni, stabilisce che dopo nove mesi di tempo concessi per l’istruttoria i proponenti abbiano il diritto all’espressione del Consiglio regionale. “Le proposte arrivano in Aula senza subire modifiche da parte della Commissione referente, che però può produrre una serie di emendamenti che accompagneranno il testo. Su questi emendamenti i proponenti devono esprimere un parere, che è obbligatorio ma non vincolante”.

La commissione Sanità, che ha lavorato sul testo in questi mesi, si è concentrata su varie questioni, nel tentativo di superare i problemi di legittimità e di fattibilità che erano stati segnalati, proponendo alcune modifiche sostanziate negli emendamenti, puntando a un testo con carattere procedimentale, meramente organizzativo, per rimanere nella cornice della potestà legislativa concorrente delle Regioni.

La Corte Costituzionale ha sollecitato un intervento legislativo del Parlamento in materia, tutt’ora assente, e alla fine tramite due sentenze (una del 2019 e una seconda più recente, la 135 del 2024) ha fatto un intervento di tipo manipolativo additivo, per cui sono stati enucleati i requisiti in possesso dei quali si può procedere al suicidio medicalmente assistito. Attualmente quindi in Italia quando i malati si sono rivolti ai tribunali il procedimento è stato autorizzato in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale, e le singole Aziende sanitarie, che hanno l’obbligo di ottemperare, si sono mosse in autonomia.

“A livello nazionale e regionale – ha detto Sostegni – non siamo intervenuti, ma sulla base della sentenza della Corte costituzionale, quando vi sono state richieste di pazienti, sono intervenuti i direttori generali delle tre Aziende sanitarie, ognuno con modalità diverse. Adesso, con la legge, stabiliamo una procedura omogenea su tutta la regione, garantendo un’assistenza sanitaria uniforme in questi casi difficili”.

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Oltre a fissare il carattere meramente organizzativo della legge regionale, si stabilisce che il costo di medicinali e attrezzature necessari per il suicidio, ora a carico dei familiari, sia sostenuto dal sistema sanitario stabilendo una prestazione extra Lea. Il costo non dovrebbe superare complessivamente i 10 mila euro l’anno. Si ribadisce la volontarietà della partecipazione del personale medico e sanitario alle varie fasi dell’iter.

La proposta di legge così come presentata ha l’obiettivo di garantire alle persone malate che intendono accedere al suicidio assistito la necessaria assistenza sanitaria “nel rispetto dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019, garantendo che il diritto all’erogazione del trattamento è individuale e inviolabile, e che non può essere limitato, assoggettato a condizioni o altre forme di controllo ulteriori e diverse da quelle previste dalla proposta di legge”. Prevede quindi di individuare i requisiti di accesso alla pratica, la verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla morte medicalmente assistita, affinché l’aiuto al suicidio non costituisca reato, così come delineato dalle sentenze della Corte Costituzionale. Il testo prevede l’istituzione di una Commissione medica multidisciplinare nelle Asl, dispone che le strutture sanitarie debbano garantire il supporto, l’assistenza e i mezzi necessari al completamento della procedura, disciplina la procedura e i tempi (complessivamente venti giorni), prevede la gratuità delle prestazioni sanitarie. Secondo l’atto possono accedere al suicidio medicalmente assistito le persone affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputano intollerabili; tenute in vita da trattamento di sostegno vitale; pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli; che esprimono un proposito di suicidio formatosi in modo libero e autonomo, chiaro e univoco.

(testo a cura di Riccardo Ferrucci e Cecilia Meli)

Responsabilità di contenuti, immagini e aggiornamenti a cura dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Toscana



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