Dubbi sulla diversa grafia di data e luogo indicati nel testamento del padre

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Mia sorella mi intima di rilasciare la casa in cui vivo sulla base delle ultime volontà di nostro padre. Prima di morire, il vecchio aveva effettivamente redatto testamento e, secondo questo documento, mia sorella sarebbe diventata l’unica sua erede viste le cure che gli ha prestato per il tempo della malattia. Oltre al fatto che non penso sia legittimo tagliarmi completamente fuori dall’eredità, ho notato che la data e il luogo indicati nel testamento sono stati redatti con una grafia differente da quella utilizzata nelle altre parti. Mi chiedevo se e come potermi opporre.
Giancarlo

Volendo fare brevi cenni all’istituto della successione mortis causa, prima di parlare dell’istituto del testamento olografo e dei casi in cui questo possa essere inefficace, si rammenta che attraverso la successione uno o più soggetti diventano titolari delle situazioni attive e passive facenti capo ad un altro soggetto a causa della morte di quest’ultimo. Il testamento, ai sensi dell’art. 587 c.c., è quel negozio giuridico tipico, unilaterale e non recettizio con cui – sinteticamente e non esaustivamente – l’autore dispone le sorti del proprio patrimonio dopo la sua dipartita. Ebbene, in questo ambito si inserisce l’istituto del cosiddetto testamento olografo che, secondo il dispositivo dell’art. 602 c.c., è rappresentato dal documento redatto per intero e di pugno dal testatore, da questi datato e sottoscritto, contenente la manifestazione di volontà con la quale “taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”, ed è, altresì, equiparato all’atto pubblico ai sensi del combinato disposto degli art. 491 c.p. e 587 c.c. (v. Cass. pen., sez. V, 13 aprile 1989, n. 5394).

La non ripetibilità della manifestazione di volontà del testatore, nonché la rilevanza che le stesse hanno per i rapporti giuridici acquisiti dai futuri eredi, permette di ritenere che un’alterazione della scheda testamentaria compiuta da terzi ben potrebbe inficiare la validità dell’intero documento. Invero, è primaria l’attenzione che il legislatore ha dato alla forma del testamento. Infatti, ai sensi del successivo art. 606 c.c., sono previste due diverse sanzioni per l’eventuale difetto di forma del testamento in altrettante ipotesi tassativamente indicate. Rispettivamente, al primo e al secondo comma, infatti, sono comminate la nullità della scheda testamentaria “quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo” e l’annullabilità di quest’ultima “per ogni altro difetto di forma” rilevato. In quest’ultima ipotesi, chiunque ne abbia interesse dovrà adire l’autorità giudiziaria nel termine prescrizionale di cinque anni “dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”, proponendo l’apposita azione di accertamento negativo, per far valere le proprie ragioni.

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Come sancito da autorevole giurisprudenza, invero, “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (v. Cass. civ. SS.UU. 15 giugno 2015, n. 12307 e Cass. civ., sez. II, 22 settembre 2017, n. 22197).

In ogni caso, sia la dichiarazione di nullità sia, piuttosto, quella di annullabilità – come detto – rendono invalide le disposizioni testamentarie viziate. Tuttavia, queste ultime possono dirsi pienamente efficaci fintanto che non si formi il giudicato sulla sentenza che ne dichiari la nullità e/o l’annullabilità. Qualora sia rilevato, pertanto, che anche solo alcune parti del testamento olografo non siano riferibili al testatore che lo ha redatto, può venir meno la genuinità dell’atto, comportandone la sua nullità. In tal senso, infatti, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto senza che rilevi l’importanza dell’alterazione” (v. Cass. civ. sez. II, 29 ottobre 2018, n.27414).

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