Canone Rai: va pagato se si guarda la tv solo su tablet o smartphone?

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Il canone Rai è un’imposta sulla detenzione di un apparecchio televisivo e che si presume dall’esistenza di un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica. Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv. Non si paga perché si guardano programmi Rai ma perché si possiede la televisione. 

E per chi guarda i programmi televisivi da tablet o smartphone?

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Canone Rai Tv, tablet e cellulare: quando si paga e quando no

È tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno.

Negli ultimi tempi, con l’avvento delle nuove tecnologie sono sorti alcuni dubbi in merito proprio agli apparecchi su cui si deve pagare il canone, come ad esempio il computer o uno smartphone. Per fugare ogni dubbio, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che il pagamento del canone TV deve essere riferito solo al servizio di radiodiffusione.

Sono così esclusi dal pagamento altre forme di distribuzione del segnale audio e video come ad esempio le web radio, web tv, ecc.  Così in linea generale sono esclusi dal pagamento:

  • personal computer sia fissi che portatili
  • tablet e iPad
  • smartphone

Per maggiori precisazioni, il Ministero ha stilato un elenco degli apparecchi che sono atti e adattabili a ricevere il segnale radiotelevisivo e come tale soggetti al pagamento del canone TV. Sono apparecchi atti a ricevere il segnale TV:

  • ricevitori TV fissi e portatili
  • ricevitori radio fissi e portatili
  • riproduttori multimediali, dotati di ricevitore radio/Tv ( ad esempio il lettore MP3 con radio FM integrata)
  • telefonia mobile dotata di ricevitore radio/TV ad esempio un cellulare CVB-H.

 Sono apparecchi adattabili a ricevere il segnale di radiodiffusione:

  • videoregistratore dotato di sintonizzatore TV
  • chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/Tv
  • scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV
  • Decoder per la V digitale terrestre
  • Ricevitore radio/TV satellitare
  • Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV.

Gli apparecchi che non sono né atti, né adattabili alla ricezione della radiodiffusione, sui quali non si paga il canone, invece sono:

  • PC senza sintonizzatore TV
  • Monitor per computer
  • Casse acustiche.

Chi ha solo un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?

Secondo quanto scritto sul sito della Rai, la risposta è No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono la visione dei programmi televisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone.  

Come non pagare il canone Rai

I contribuenti che sono titolari di un’utenza elettrica ma sprovvisti di televisione, per evitare l’addebito del canone in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv e come tale chiedere l’esonero dal pagamento.

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Come farlo? Basta presentare una dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva (Quadro A) presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

Se poi si acquista un televisore nel corso dell’anno, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva per l’esonero, è necessario inviare una dichiarazione con la quale si indicano, nel quadro C, le variazioni intercorse.

 

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