La nuova disciplina degli strumenti di ADR alla luce del D.lgs. 216/2024 in materia di mediazione civile, commerciale e negoziazione assistita

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La ratio dell’intervento correttivo

Il quadro normativo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie è stato oggetto di un significativo intervento riformatore mediante il D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025 – c.d. “Correttivo mediazione” – recante disposizioni integrative al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

La ratio sottesa all’intervento correttivo è quella di ottimizzare e perfezionare la disciplina degli strumenti di Alternative Dispute Resolution, proseguendo nel solco tracciato dalla “riforma Cartabia” che ha significativamente potenziato il ruolo della mediazione e della negoziazione assistita quali strumenti deflattivi del contenzioso giudiziario.

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Le modifiche alla disciplina della mediazione

La novella interviene su molteplici aspetti della disciplina della mediazione, attraverso una serie di innovazioni volte ad ottimizzare ed efficientare lo strumento conciliativo.

  • Modalità di svolgimento del procedimento

Di particolare rilievo è il disposto dell’art. 8-ter, formulato ex novo dal legislatore, che ora prevede espressamente la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto. Quest’ultima disposizione disciplina dettagliatamente i requisiti tecnici e procedurali per lo svolgimento degli incontri da remoto, prescrivendo che i sistemi di collegamento audiovisivo debbano assicurare “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.

La norma attribuisce a ciascun soggetto coinvolto nel procedimento la facoltà di richiedere al responsabile dell’organismo l’autorizzazione a presenziare mediante collegamento da remoto. Per quanto concerne le formalità di sottoscrizione degli atti, il legislatore ha delineato un sistema binario: in presenza di unanime consenso delle parti, trova applicazione il regime di sottoscrizione digitale; in difetto di tale unanimità, è prevista la possibilità di ricorrere alla tradizionale sottoscrizione analogica, da effettuarsi necessariamente alla presenza fisica del mediatore, quale garante dell’autenticità delle manifestazioni di volontà espresse dalle parti.

Viene integralmente sostituito l’art. 6 ridefinendo il perimetro cronologico del procedimento di mediazione, estendendo il termine ordinario di durata dagli originari tre mesi a sei mesi. Tale termine, che non soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali, decorre alternativamente dal deposito della domanda introduttiva del procedimento di mediazione ovvero, nell’ipotesi di mediazione demandata dal Giudice, dalla data di deposito del provvedimento che dispone l’esperimento del tentativo.

Il legislatore ha altresì introdotto delle modifiche al sistema delle proroghe, operando, anche in questo caso, una differenziazione tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria. Per quanto concerne la mediazione volontaria è prevista la facoltà per le parti di concordare plurime proroghe successive, ciascuna nel limite di tre mesi, senza espressa limitazione. Per converso, nell’ambito della mediazione obbligatoria ex lege e in quella demandata dal Giudice, è consentita una sola proroga trimestrale.

In entrambe le fattispecie, la proroga del termine è subordinata alla formalizzazione mediante accordo scritto inter partes, da perfezionarsi anteriormente alla scadenza del termine ordinario. Tale previsione si coniuga con l’onere, gravante sulle parti, di dare tempestiva comunicazione al Giudice dell’intervenuta proroga del termine nell’ipotesi di contemporanea pendenza del procedimento giurisdizionale, mediante il deposito in cancelleria di copia dell’accordo di proroga.

La novella in parola estende, infine, la facoltà del Giudice di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione fino all’udienza di rimessione della causa in decisione, superando il precedente limite temporale che individuava come termine ultimo il momento della precisazione delle conclusioni. La ratio della modifica risiede riflette la convinzione del Legislatore che una composizione bonaria della controversia possa risultare vantaggiosa, anche se raggiunta in una fase avanzata del processo.

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  • Partecipazione delle parti e delega

Viene introdotto il nuovo comma 4-bis all’art. 8, che disciplina dettagliatamente le modalità di conferimento della delega per la partecipazione agli incontri. La delega deve essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contenere gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’art. 11, comma 7 (accordi che richiedono trascrizione), è necessaria l’autenticazione della firma da parte di un Pubblico Ufficiale.

In merito alla mediazione telematica, il legislatore ha introdotto una disciplina organica e dettagliata mediante la completa riformulazione dell’art. 8-bis del D.lgs. 28/2010. La nuova disposizione delinea un impianto normativo completo per lo svolgimento del procedimento in modalità integralmente digitale.

La norma stabilisce che ciascun atto del procedimento debba essere formato e sottoscritto digitalmente, con possibilità di trasmissione mediante posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato. Particolare attenzione è dedicata alla fase conclusiva, in cui il mediatore è chiamato a predisporre un unico documento informatico in formato nativo digitale, comprensivo sia del verbale che dell’eventuale accordo conciliativo.

Tale documento deve essere sottoposto alla firma digitale o altra firma elettronica qualificata delle parti e, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice, anche degli Avvocati. Il mediatore, dopo aver verificato la regolarità delle sottoscrizioni apposte, provvede a sua volta alla firma digitale e alla trasmissione del documento a tutte le parti coinvolte e alla segreteria dell’organismo.

Di particolare rilievo è la previsione relativa alla conservazione ed esibizione della documentazione, che deve avvenire a cura dell’organismo d mediazione, garantendo così la persistenza del valore probatorio e l’integrità degli atti.

  • Verbale e accordo di mediazione

Il legislatore ha apportato significative innovazioni alla disciplina del verbale e dell’accordo di mediazione attraverso una sostanziale rivisitazione degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 28/2010. In particolare, viene cristallizzato il principio secondo cui l’accordo conciliativo costituisce documento autonomo, seppur necessariamente allegato al verbale di mediazione, rafforzando così la distinzione tra il momento certificativo dell’attività svolta, proprio del verbale, e il contenuto dispositivo dell’accordo raggiunto dalle parti. Sul versante della sottoscrizione si prescrive la redazione in formato digitale e la firma secondo le disposizioni del CAD (D.lgs. 82/2005), imponendo l’utilizzo della firma elettronica avanzata o qualificata per tutti i partecipanti. Tale previsione garantisce elevati standard di sicurezza e tracciabilità documentale. Tuttavia, l’art. 8-ter, comma 4, introduce un elemento di flessibilità consentendo, previo accordo delle parti, il ricorso alla sottoscrizione analogica anche nell’ambito della mediazione telematica.

  • Omologazione dell’accordo di mediazione non assistito

In ordine all’iter omologatorio dell’accordo conciliativo, peculiare rilevanza assume la fattispecie in cui non tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione si siano avvalse dell’assistenza tecnica dell’Avvocato. In siffatta ipotesi, l’accordo compositivo della controversia, necessita, ai fini dell’acquisizione dell’efficacia di titolo esecutivo, dell’omologazione mediante decreto del Presidente del Tribunale, la cui emanazione deve essere sollecitata attraverso apposita istanza di parte. La competenza territoriale per il procedimento omologatorio è radicata in capo al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione presso il quale si è perfezionato l’accordo conciliativo.

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  • Effetti della mediazione infruttuosa sui termini decadenziali

Di particolare rilievo è l’introduzione di una disposizione chiarificatrice in merito alla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale in caso di mediazione non conciliativa. La norma, inserita attraverso il nuovo comma 4-bis dell’art. 11, stabilisce espressamente che il dies a quo per la proposizione dell’azione coincide con il deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo, fornendo così un parametro temporale certo e superando le incertezze interpretative emerse nella prassi applicativa.

  • Patrocinio a spese dello Stato

Vengono introdotte modifiche agli artt. 11-bis e 11-quinquies per estendere l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo che questo sia assicurato anche allo straniero regolarmente soggiornante, all’apolide e agli enti no profit. È consentivo alla parte non abbiente di nominare un difensore iscritto in qualunque distretto della Corte d’Appello, con esclusione del rimborso delle spese e indennità di trasferta, contemplate dai parametri forensi, qualora il legale sia iscritto in un distretto diverso da quello ove ha sede l’organismo di mediazione, superando, così, il previgente vincolo dell’iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso i Consigli degli Ordini di appartenenza.

La digitalizzazione della negoziazione assistita

Il decreto interviene anche sul D.L. 12 settembre 2014, n. 132, modificando la disciplina della negoziazione assistita, introducendo due fondamentali innovazioni: la prima concerne la modalità di formazione e sottoscrizione degli atti della procedura, per i quali viene ora espressamente prevista la possibilità di formazione e sottoscrizione in via telematica. La seconda attiene alla modalità di svolgimento degli incontri, che possono ora tenersi mediante collegamenti audiovisivi da remoto. Per la validità di tali incontri telematici, la norma prescrive due requisiti indefettibili: (i) l’effettiva interazione tra i partecipanti e (ii) la reciproca visibilità. Il legislatore ha posto un’unica limitazione all’utilizzo della modalità telematica, escludendone l’operatività per l’acquisizione di dichiarazioni di terzi. La nuova disposizione normativa disciplina in modo organico lo svolgimento della negoziazione assistita, allineando tale disciplina a quella già prevista per il procedimento di mediazione.

Considerazioni conclusive

Il decreto correttivo si caratterizza per un intervento di ampio respiro che, pur mantenendo fermi i principi ispiratori della riforma Cartabia, ne perfeziona significativamente l’impianto normativo. Di particolare pregio appare la disciplina organica delle modalità telematiche di svolgimento sia della mediazione che della negoziazione assistita, che recepisce le esperienze maturate durante l’emergenza pandemica e le cristallizza con maggiore chiarezza.

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Significativa è anche l’attenzione dedicata agli aspetti procedurali, con l’introduzione di disposizioni di dettaglio su temi sulla durata del procedimento, le modalità di delega e la formazione degli atti, che dovrebbero contribuire a superare le incertezze applicative emerse nella prassi. L’estensione del patrocinio a spese dello Stato e la semplificazione di alcuni adempimenti testimoniano inoltre l’attenzione a garantire l’accesso agli strumenti di ADR.

Nel complesso, l’intervento correttivo appare idoneo a consolidare il ruolo della mediazione e della negoziazione assistita quali strumenti privilegiati di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nondimeno, si renderà fondamentale monitorare l’impatto pratico delle nuove disposizioni, verificando se e in che misura esse riusciranno effettivamente a perseguire la funzione deflattiva del contenzioso perseguendo il precipuo fine di decongestionare il sistema giudiziario.

La ratio dell’intervento correttivo

Il quadro normativo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie è stato oggetto di un significativo intervento riformatore mediante il D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025 – c.d. “Correttivo mediazione” – recante disposizioni integrative al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

La ratio sottesa all’intervento correttivo è quella di ottimizzare e perfezionare la disciplina degli strumenti di Alternative Dispute Resolution, proseguendo nel solco tracciato dalla “riforma Cartabia” che ha significativamente potenziato il ruolo della mediazione e della negoziazione assistita quali strumenti deflattivi del contenzioso giudiziario.

Le modifiche alla disciplina della mediazione

La novella interviene su molteplici aspetti della disciplina della mediazione, attraverso una serie di innovazioni volte ad ottimizzare ed efficientare lo strumento conciliativo.

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  • Modalità di svolgimento del procedimento

Di particolare rilievo è il disposto dell’art. 8-ter, formulato ex novo dal legislatore, che ora prevede espressamente la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto. Quest’ultima disposizione disciplina dettagliatamente i requisiti tecnici e procedurali per lo svolgimento degli incontri da remoto, prescrivendo che i sistemi di collegamento audiovisivo debbano assicurare “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.

La norma attribuisce a ciascun soggetto coinvolto nel procedimento la facoltà di richiedere al responsabile dell’organismo l’autorizzazione a presenziare mediante collegamento da remoto. Per quanto concerne le formalità di sottoscrizione degli atti, il legislatore ha delineato un sistema binario: in presenza di unanime consenso delle parti, trova applicazione il regime di sottoscrizione digitale; in difetto di tale unanimità, è prevista la possibilità di ricorrere alla tradizionale sottoscrizione analogica, da effettuarsi necessariamente alla presenza fisica del mediatore, quale garante dell’autenticità delle manifestazioni di volontà espresse dalle parti.

Viene integralmente sostituito l’art. 6 ridefinendo il perimetro cronologico del procedimento di mediazione, estendendo il termine ordinario di durata dagli originari tre mesi a sei mesi. Tale termine, che non soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali, decorre alternativamente dal deposito della domanda introduttiva del procedimento di mediazione ovvero, nell’ipotesi di mediazione demandata dal Giudice, dalla data di deposito del provvedimento che dispone l’esperimento del tentativo.

Il legislatore ha altresì introdotto delle modifiche al sistema delle proroghe, operando, anche in questo caso, una differenziazione tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria. Per quanto concerne la mediazione volontaria è prevista la facoltà per le parti di concordare plurime proroghe successive, ciascuna nel limite di tre mesi, senza espressa limitazione. Per converso, nell’ambito della mediazione obbligatoria ex lege e in quella demandata dal Giudice, è consentita una sola proroga trimestrale.

In entrambe le fattispecie, la proroga del termine è subordinata alla formalizzazione mediante accordo scritto inter partes, da perfezionarsi anteriormente alla scadenza del termine ordinario. Tale previsione si coniuga con l’onere, gravante sulle parti, di dare tempestiva comunicazione al Giudice dell’intervenuta proroga del termine nell’ipotesi di contemporanea pendenza del procedimento giurisdizionale, mediante il deposito in cancelleria di copia dell’accordo di proroga.

La novella in parola estende, infine, la facoltà del Giudice di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione fino all’udienza di rimessione della causa in decisione, superando il precedente limite temporale che individuava come termine ultimo il momento della precisazione delle conclusioni. La ratio della modifica risiede riflette la convinzione del Legislatore che una composizione bonaria della controversia possa risultare vantaggiosa, anche se raggiunta in una fase avanzata del processo.

  • Partecipazione delle parti e delega

Viene introdotto il nuovo comma 4-bis all’art. 8, che disciplina dettagliatamente le modalità di conferimento della delega per la partecipazione agli incontri. La delega deve essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contenere gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’art. 11, comma 7 (accordi che richiedono trascrizione), è necessaria l’autenticazione della firma da parte di un Pubblico Ufficiale.

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In merito alla mediazione telematica, il legislatore ha introdotto una disciplina organica e dettagliata mediante la completa riformulazione dell’art. 8-bis del D.lgs. 28/2010. La nuova disposizione delinea un impianto normativo completo per lo svolgimento del procedimento in modalità integralmente digitale.

La norma stabilisce che ciascun atto del procedimento debba essere formato e sottoscritto digitalmente, con possibilità di trasmissione mediante posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato. Particolare attenzione è dedicata alla fase conclusiva, in cui il mediatore è chiamato a predisporre un unico documento informatico in formato nativo digitale, comprensivo sia del verbale che dell’eventuale accordo conciliativo.

Tale documento deve essere sottoposto alla firma digitale o altra firma elettronica qualificata delle parti e, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice, anche degli Avvocati. Il mediatore, dopo aver verificato la regolarità delle sottoscrizioni apposte, provvede a sua volta alla firma digitale e alla trasmissione del documento a tutte le parti coinvolte e alla segreteria dell’organismo.

Di particolare rilievo è la previsione relativa alla conservazione ed esibizione della documentazione, che deve avvenire a cura dell’organismo d mediazione, garantendo così la persistenza del valore probatorio e l’integrità degli atti.

  • Verbale e accordo di mediazione

Il legislatore ha apportato significative innovazioni alla disciplina del verbale e dell’accordo di mediazione attraverso una sostanziale rivisitazione degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 28/2010. In particolare, viene cristallizzato il principio secondo cui l’accordo conciliativo costituisce documento autonomo, seppur necessariamente allegato al verbale di mediazione, rafforzando così la distinzione tra il momento certificativo dell’attività svolta, proprio del verbale, e il contenuto dispositivo dell’accordo raggiunto dalle parti. Sul versante della sottoscrizione si prescrive la redazione in formato digitale e la firma secondo le disposizioni del CAD (D.lgs. 82/2005), imponendo l’utilizzo della firma elettronica avanzata o qualificata per tutti i partecipanti. Tale previsione garantisce elevati standard di sicurezza e tracciabilità documentale. Tuttavia, l’art. 8-ter, comma 4, introduce un elemento di flessibilità consentendo, previo accordo delle parti, il ricorso alla sottoscrizione analogica anche nell’ambito della mediazione telematica.

  • Omologazione dell’accordo di mediazione non assistito

In ordine all’iter omologatorio dell’accordo conciliativo, peculiare rilevanza assume la fattispecie in cui non tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione si siano avvalse dell’assistenza tecnica dell’Avvocato. In siffatta ipotesi, l’accordo compositivo della controversia, necessita, ai fini dell’acquisizione dell’efficacia di titolo esecutivo, dell’omologazione mediante decreto del Presidente del Tribunale, la cui emanazione deve essere sollecitata attraverso apposita istanza di parte. La competenza territoriale per il procedimento omologatorio è radicata in capo al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione presso il quale si è perfezionato l’accordo conciliativo.

  • Effetti della mediazione infruttuosa sui termini decadenziali

Di particolare rilievo è l’introduzione di una disposizione chiarificatrice in merito alla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale in caso di mediazione non conciliativa. La norma, inserita attraverso il nuovo comma 4-bis dell’art. 11, stabilisce espressamente che il dies a quo per la proposizione dell’azione coincide con il deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo, fornendo così un parametro temporale certo e superando le incertezze interpretative emerse nella prassi applicativa.

Sconto crediti fiscali

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  • Patrocinio a spese dello Stato

Vengono introdotte modifiche agli artt. 11-bis e 11-quinquies per estendere l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo che questo sia assicurato anche allo straniero regolarmente soggiornante, all’apolide e agli enti no profit. È consentivo alla parte non abbiente di nominare un difensore iscritto in qualunque distretto della Corte d’Appello, con esclusione del rimborso delle spese e indennità di trasferta, contemplate dai parametri forensi, qualora il legale sia iscritto in un distretto diverso da quello ove ha sede l’organismo di mediazione, superando, così, il previgente vincolo dell’iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso i Consigli degli Ordini di appartenenza.

La digitalizzazione della negoziazione assistita

Il decreto interviene anche sul D.L. 12 settembre 2014, n. 132, modificando la disciplina della negoziazione assistita, introducendo due fondamentali innovazioni: la prima concerne la modalità di formazione e sottoscrizione degli atti della procedura, per i quali viene ora espressamente prevista la possibilità di formazione e sottoscrizione in via telematica. La seconda attiene alla modalità di svolgimento degli incontri, che possono ora tenersi mediante collegamenti audiovisivi da remoto. Per la validità di tali incontri telematici, la norma prescrive due requisiti indefettibili: (i) l’effettiva interazione tra i partecipanti e (ii) la reciproca visibilità. Il legislatore ha posto un’unica limitazione all’utilizzo della modalità telematica, escludendone l’operatività per l’acquisizione di dichiarazioni di terzi. La nuova disposizione normativa disciplina in modo organico lo svolgimento della negoziazione assistita, allineando tale disciplina a quella già prevista per il procedimento di mediazione.

Considerazioni conclusive

Il decreto correttivo si caratterizza per un intervento di ampio respiro che, pur mantenendo fermi i principi ispiratori della riforma Cartabia, ne perfeziona significativamente l’impianto normativo. Di particolare pregio appare la disciplina organica delle modalità telematiche di svolgimento sia della mediazione che della negoziazione assistita, che recepisce le esperienze maturate durante l’emergenza pandemica e le cristallizza con maggiore chiarezza.

Significativa è anche l’attenzione dedicata agli aspetti procedurali, con l’introduzione di disposizioni di dettaglio su temi sulla durata del procedimento, le modalità di delega e la formazione degli atti, che dovrebbero contribuire a superare le incertezze applicative emerse nella prassi. L’estensione del patrocinio a spese dello Stato e la semplificazione di alcuni adempimenti testimoniano inoltre l’attenzione a garantire l’accesso agli strumenti di ADR.

Nel complesso, l’intervento correttivo appare idoneo a consolidare il ruolo della mediazione e della negoziazione assistita quali strumenti privilegiati di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nondimeno, si renderà fondamentale monitorare l’impatto pratico delle nuove disposizioni, verificando se e in che misura esse riusciranno effettivamente a perseguire la funzione deflattiva del contenzioso perseguendo il precipuo fine di decongestionare il sistema giudiziario.

Avv. Micol Marino

Associate

MFLaw Roma – Dipartimento Workout



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