Salva Casa: le indicazioni della Regione Campania

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Nello stesso giorno delle anticipazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle linee guida per l’applicazione del Salva Casa si registra l’intervento di un’altra Regione sul tema.

S’intende far riferimento alla Regione Campania che, con la circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025, scaricabile alla fine di questo contributo, ha fornito “un univoco indirizzo” sull’applicazione delle disposizioni già oggetto di altri approfondimenti in questo sito e in numerose pubblicazioni della Casa editrice.

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Indice

Circolare direttamente applicabile

La circolare n. CI/2025/E afferma la diretta applicabilità nella Regione delle seguenti “norme di principio innovative, disciplinanti fattispecie non previste dalla legislazione regionale vigente”, stabilite dal D.P.R. 380/2001 e succ. mod. (cd. Testo Unico Edilizia).

Le norme di principio sono contenute negli “articoli 9 bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), 24 (Agibilità), 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), 34 bis (Tolleranze costruttive), 34 ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo), 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità), 36 bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità di variazioni essenziali) e 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività)”.

In ordine all’art. 32 del Testo Unico Edilizia (variazioni essenziali), invece, la circolare si riserva di definire il tutto con separato provvedimento.

Confronto tra normativa statale e regionale

Infine, con riferimento alle materie già disciplinate dalla restante normativa, la circolare procede ad un utilissimo confronto tra normativa statale (analizzata nella tabella sinistra) e normativa regionale (analizzata nella tabella sinistra), fornendo per quest’ultima le necessarie precisazioni. Si tratta dei seguenti articoli: 2 bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati), 6 (Attività edilizia libera) e 23-ter (Mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante).

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Si rinvia, pertanto, alla lettura di questa parte della circolare per ogni occorrente delucidazione. Per le altre Regioni (e Roma Capitale), invece, si rinvia alle altre voci presenti nel sito.

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