Mini contratti di sviluppo

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Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


Sostegno agli investimenti in tecnologie critiche (STEP)

Domande

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assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

I termini per la presentazione delle domande si aprono il 5 febbraio e si chiudono l’8 aprile 2025.

Cos’è

I mini contratti di sviluppo sono uno strumento agevolativo, introdotto dal decreto 12 agosto 2024, volto a sostenere la realizzazione di investimenti nell’ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

 

A chi si rivolge

L’intervento è volto a promuovere programmi di investimento di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027. e rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici STEP.

 

Risorse disponibili

Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento sono pari a 300 milioni di euro, articolati come segue:

  • 100 milionii di euro a valere sulle risorse dell’OP 1 del PN RIC 2021–2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI;
  • Prestito condominio

    per lavori di ristrutturazione

     

  • 200 milioni di euro a valere sulle risorse dell’OP STEP del PN RIC 2021–2027, destinati a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI e da imprese di grandi dimensioni.

L’importo potrà essere incrementato da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza regionale.

 

Gestione della misura

Per la gestione della misura, il Ministero si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia o Soggetto gestore) sulla base di apposita Convenzione.

 

Cosa finanzia

I piani di investimento ammissibili alle agevolazioni sono quelli che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, dovranno essere in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema.

In particolare, i piani di investimento dovranno riguardare i seguenti settori:

    Prestito personale

    Delibera veloce

     

  • tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
  • tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
  • biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici.

Nello specifico, i piani di investimento suddetti dovranno avere ad oggetto i seguenti ambiti produttivi:

  • a1)  tecnologie riportate in allegato I al decreto 12 agosto 2024;
  •  a2) medicinali riportati in allegato II al decreto  12 agosto 2024:
  • Carta di credito con fido

    Procedura celere

     

  • a3) materie prime critiche riportate in allegato III al decreto 12 agosto 2024;
  • a4) componenti e i macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione delle tecnologie di cui alla lettera a.1) o delle biotecnologie, compresi i medicinali critici, di cui alla lettera a2). Ai fini del decreto in argomento, i componenti e i macchinari specifici si intendono utilizzati primariamente per la produzione dei predetti beni qualora almeno il 50% (cinquanta percento) del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono le richiamate tecnologie o le richiamate biotecnologie, compresi i medicinali critici;
  • a5) servizi essenziali e specifici per la fabbricazione dei prodotti di cui alle lettere a1) e a2), come individuati in allegato IV al decreto 12 agosto 2024;.

I piani di investimento devono contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione e/o garantire l’apporto di elementi innovativi, emergenti e all’avanguardia con un notevole potenziale economico.

 

Caratteristiche dei programmi di investimento

  • dimensione finanziaria degli investimenti ammissibili: può variare da un minimo di 5 milioni di euro ad un massimo di 20 milioni di euro,
  • oggetto del piano di investimento: deve riguardare un’unica unità produttiva, che deve essere ubicata nelle Regioni meno sviluppate, ammissibili all’intervento del PN RIC 2021 – 2027 (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna);
  • Conto e carta

    difficile da pignorare

     

  • durata dei programmi di investimento: dovranno essere conclusi entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, termine prorogabile per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando la compatibilità con i termini connessi all’utilizzo delle risorse del PN RIC 2021-2027;
  • piano occupazionale connesso alla realizzazione dell’investimento: dovrà prevedere un incremento del numero degli occupati, che comprenda anche l’assunzione di occupati qualificati.

Ulteriori requisiti devono essere rispettati dai predetti piani ai fini dell’osservanza della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato applicabile e di quanto specificatamente previsto per l’utilizzo dei fondi del PN RIC 2021-2027; in merito a tale ultimo aspetto si evidenzia in particolare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e la conformità alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile. Inoltre, i piani di investimento non devono riguardare i settori esclusi dall’ambito di intervento del FESR e dall’applicabilità del Regolamento GBER, come riportati nell’allegato V.

 

Piani ammissibili

  • la creazione di una nuova unità produttiva;
  • l’ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente;
  • la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
  • Finanziamo agevolati

    Contributi per le imprese

     

  • la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di elementi innovativi, emergenti e all’avanguardia con un notevole potenziale economico.

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
  • Carta di credito con fido

    Procedura celere

     

  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile.

 

Agevolazioni

Le agevolazioni concedibili possono assumere la sola forma del contributo a fondo perduto. In termini di intensità massime riconoscibili si applica quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento GBER, nel rispetto dei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, e dall’art. 18 del medesimo Regolamento GBER per le sole spese relative a consulenze.

Le percentuali sono le seguenti:

  • piccole imprese: 55%;
  • medie imprese: 45%;
  • imprese di grandi dimensioni: 35%.

 

Graduatoria

Le agevolazioni, che saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, finalizzata a stabilire l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie.

Nell’ambito della formazione della graduatoria, l’articolo 8 (comma 6) del decreto fornisce gli elementi utili per l’attribuzione del punteggio a ciascun piano di investimento, considerando i seguenti criteri:

  • il grado di indipendenza finanziaria dell’impresa richiedente;
  • l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;
  • la sostenibilità ambientale del piano di investimenti. A tal fine, l’allegato VI al decreto in esame riporta una lista di misure atte a migliorare la sostenibilità ambientale ed energetica;
  • l’innovatività del piano di investimenti;
  • il piano occupazionale.

È, inoltre, prevista l’attribuzione di maggiorazioni premiali legate al rating di legalità e alle certificazioni della parità di genere nonché al possesso di certificazioni o all’adozione di metodologie che attestino l’impatto ambientale.

La graduatoria finale sarà pubblicata nella sezione dedicata sul sito internet del Soggetto gestore e del Ministero.

 

Verifiche istruttorie

Dopo la pubblicazione della graduatoria, il Soggetto gestore avvia l’attività di verifica istruttoria delle domande.

 

Erogazione delle agevolazioni

Le erogazioni delle agevolazioni, saranno effettuate a fronte di massimo quattro stati avanzamento lavori; è prevista la possibilità di erogare la prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione per un importo non superiore al 40% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta.

 

Cumulo delle agevolazioni

E’ prevista la non cumulabilità, con riferimento alle medesime spese, delle agevolazioni di cui al decreto con altri aiuti, ad eccezione delle agevolazioni ottenute nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

 

Modalità e termini per la presentazione della domanda

Le modalità di presentazione delle domande sono state definite con il decreto 20 dicembre 2024.

Le domande vanno presentate in modalità elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet dell’Agenzia, a partire dalle ore 12 del 5 febbraio 2025 fino alle ore 12 dell’8 aprile 2025.

 

Normativa

 

 



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