La proroga per il 2025 del credito d’imposta per la ZES unica
Con l’art. 1 c. 485 e ss. L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) sono apportate modifiche all’art. 16 DL 124/2023, convertito dalla L. 162/2023, prorogando per il 2025 il credito d’imposta per la ZES unica per il Mezzogiorno, istituita dal 1° gennaio 2024 con la L. 162/2023.
L’art. 16 DL 124/2023 aveva introdotto, per l’anno 2024 (ora prorogato al 2025), il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonchè all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni su indicati, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, con espressa esclusione dei progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Il c. 486 dell’art. 1 citato stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta per il 2025, comunichino all’Agenzia delle entrate (tra il 31 marzo 2025 ed il 30 maggio 2025) l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, trasmettendo poi all’Agenzia, a pena di decadenza dall’agevolazione (tra il 18 novembre 2025 ed il 2 dicembre 2025), una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
La comunicazione integrativa deve indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Il c. 491 dispone, in fine, l’applicabilità del DM 17 maggio 2024 per tutto quanto non espressamente previsto dai c. da 485 a 490.
La proroga per il 2025 del credito d’imposta per i prodotti agricoli e della pesca
Con il medesimo art. 1, c. 544-546, della Legge di Bilancio 2025, sono apportate modifiche all’art. 16-bis DL 124/2023 che ha introdotto, per il 2024, il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Il credito riguarda l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, dei medesimi beni strumentali su indicati.
Analogamente, per la fruizione del credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Il c. 545 dispone l’applicabilità del DM del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 settembre 2024, per tutto quanto non espressamente previsto dall’art. 16-bis DL 124/2023 e dal c. 546 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025.
La cumulabilità del credito Transizione 5.0 con quello ZES e ZLS
Altra importante novità introdotta dalla legge di bilancio riguarda la possibilità di cumulo del credito d’imposta Transizione 5.0 con il credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata.
L’art. 1, c. 427, lett. h), della legge di bilancio, ha modificato il c. 18 dell’art. 38 DL 19/2024 (conv. dalla L. 56/2024), eliminando il precedente divieto di cumulabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione con quello relativo agli investimenti nella ZES unica.
Ha quindi previsto la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli artt. 16 e 16-bis DL 124/2023 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’art. 13 DL 60/2024.
Il c. 428 specifica, in fine, che le disposizioni contenute nel c. 427 si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
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