Con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 è previsto che:
- per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056);
- per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057).
Il quesito posto verte sull’entità del Credito d’imposta 4.0 spettante in relazione a due investimenti effettuati dall’Istante e, in particolare, sulla percentuale di agevolazione da applicare agli oneri (anche accessori) sostenuti in relazione a detti investimenti. Nel caso di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori con la risposta ad interpello n. 355 del 2022 è stato specificato che i costi sostenuti dall’Istante per la realizzazione della nuova linea produttiva devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato, secondo le regole generali della competenza previste dall’art. 109 c. 1-2 TUIR, tenendo conto dell’eventuale ”prenotazione” del bene. In sostanza, la determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, unitamente alla valutazione circa la corretta prenotazione dello stesso risultano dirimenti ai fini dell’individuazione dell’anno in cui ”incardinare” il costo del bene.
Nel caso di specie si ritiene che, per quanto riguarda l’investimento nel Macchinario 2 e i relativi ”oneri accessori”, sia possibile fruire del Credito d’imposta 4.0 nella misura del 40%, essendo detto investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, considerato che nei confronti di questo non v’è stata alcuna prenotazione. Con riferimento all’Impianto, invece, sul presupposto che i relativi costi accessori per interventi di natura idraulica per loro stessa natura, non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell’impianto, se non in modo altamente provvisorio ed arbitrario” all’atto della relativa prenotazione nel 2021, si ritiene che nei confronti di detti costi accessori possano applicarsi i chiarimenti forniti dalla scrivente in occasione dell’incontro con la stampa specializzata tenutosi il 31 gennaio 2019 in relazione all’agevolazione dell’iperammortamento.
In particolare, in merito alla possibilità di godere di tale beneficio in virtù di un acconto effettuato in un anno risultato ex post inferiore all’ammontare della prenotazione del 20% dell’investimento complessivo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei casi in cui l’acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20%) in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito al 31 dicembre 2018 l’investitore non perde la possibilità di accedere all’estensione temporale al 31 dicembre 2019. Tuttavia, in tale ipotesi, la modifica intervenuta nel costo del bene imporrà un separato calcolo dell’agevolazione: il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà assoggettato alla disciplina prevista dall’art. 1 c. 30 L. 205/2017; il costo eccedente sarà agevolabile secondo la disciplina prevista dall’art. 1 c. 60 L. 145/2018. Tale chiarimento, seppure riferito all’ipotesi di revisione successiva in aumento del ”costo originariamente pattuito” di un bene agevolato, può trovare applicazione anche in caso di oneri accessori non preventivabili in origine, come quelli descritti nell’istanza afferente all’Impianto.
Nel caso rappresentato, pertanto, si ritiene che il Credito d’imposta 4.0:
- nei confronti del costo dell’Impianto, sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, spetti nella misura del 50% ai sensi del comma 1056 dell’art. 1 L.. 178/2020;
- nei confronti del costo del Macchinario 2, considerato che non è stata effettuata alcuna prenotazione nel corso del 2021, spetti nella misura del 40% prevista per gli investimenti effettuati nel 2022, ai sensi del comma 1057;
- nei confronti degli oneri non preventivabili accessori per l’importo di euro […] complessivo relativi ai lavori eseguiti nel 2022, spetti nella misura del 40% ai sensi del comma 1057.
Fonte: Risp. AE 3 marzo 2025 n. 60
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