Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero: premio INAIL 2025

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 


La disciplina delle retribuzioni convenzionali si applica sia ai lavoratori italiani che ai lavoratori cittadini comunitari e extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale, titolari di regolare titolo di soggiorno, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. Le retribuzioni convenzionali, inoltre, si applicano anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali per l’anno 2025, applicabili ai lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari in cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono state determinate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025.

Il quadro di riferimento

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Il quadro normativo di riferimento (artt. 1 e 4, decreto-legge n. 317/1987, conv. dalla Legge n. 398/1987) prevede l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori citati in precedenza e stabilisce che i contributi dovuti per i regimi assicurativi siano calcolati su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale. A tale decreto è allegata una tabella suddivisa in sezioni distinte tra operai, impiegati, quadri e dirigenti; i valori sono applicabili esclusivamente ai settori produttivi indicati, ossia industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura e giornalismo.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Più precisamente, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero, a seconda del settore di attività e della categoria del lavoratore (cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 21 marzo 1990, n. 72). L’importo così calcolato deve essere diviso per 12 e il risultato deve essere posto a raffronto con le tabelle del settore corrispondente allegate al Decreto interministeriale 16 gennaio 2025, art. 2, al fine di individuare la fascia retributiva di riferimento per gli adempimenti contributivi.

Le istruzioni INAIL

Con la circolare n. 20 del 27 febbraio 2025, anche l’INAIL (dopo l’INPS) è intervenuta sull’argomento rendendo noti gli importi delle retribuzioni convenzionali applicabili per l’anno 2025 e ricordando che ai fini assicurativi sono esclusi dall’ambito di applicazione di tali retribuzioni:

  • Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria;
  • Regno Unito, che a seguito della cd. Brexit, ha concluso con l’Unione Europea un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 444 del 31 dicembre 2020, con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale;
  • Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein; Norvegia; Islanda; Svizzera;
  • Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina; Australia (Stato del Victoria); Brasile; Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec); Capoverde; Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jethou); ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo); Principato di Monaco; Repubblica di Moldova; San Marino; Santa Sede; Tunisia; Turchia; Uruguay; Venezuela.

Con la circolare, l’Istituto assicuratore fornisce una tabella (Allegato 1) contenente gli importi delle predette retribuzioni e ricorda che per le attività svolte da detti lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019.

È prevista la frazionabilità delle retribuzioni convenzionali mensili nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al verificarsi di tali ipotesi, il valore mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

L’INAIL ricorda, inoltre, che le medesime retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla disciplina generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 15.

Retribuzioni effettive per i co.co.co.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

A differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti, l’istituto precisa che ai fini del calcolo dei premi INAIL riferiti ad altre tipologie di lavoro, quali i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non devono essere applicate le retribuzioni convenzionali. Più precisamente, in riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo deve essere calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore, fermo restando il rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite INAIL (Art. 5, D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38).

Fonte:  Circ. INAIL 27 febbraio 2025 n. 20



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *