Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Modalità di concessione della garanzia sulle operazioni finanziarie concesse ai soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Titolo I del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 recante “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385” – MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 1 dell’ 11 febbraio 2025

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MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 1 dell’ 11 febbraio 2025

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Modalità di concessione della garanzia sulle operazioni finanziarie concesse ai soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Titolo I del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 recante “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385”

Si comunica che, a seguito delle modifiche apportate al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, con riferimento alla modalità di concessione della garanzia sono apportate le seguenti modifiche.

– Modifiche ai beneficiari e caratteristiche dell’attività

Microcredito

per le aziende

 

– Ammissibilità delle società a responsabilità limitata con un numero di dipendenti non soci non superiore alle 10 unità con possibilità di acquisire garanzie reali nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative;

– Ammissibilità di lavoratori autonomi o imprese titolari di p.iva da più di 5 anni;

– Ammissibilità di imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

– Modifiche all’ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti

– Importo massimo finanziato pari a 75.000€, ovvero 100.000€ in favore delle società a responsabilità limitata;

– Durata massima del finanziamento pari a 10 anni.

– Misura di copertura della garanzia per le operazioni di microcredito di importo superiore a 50.000€, ovvero per le operazioni che determinano un’esposizione complessiva sul microcredito superiore a 50.000€.

Come previsto dall’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n.176, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima del 60%. Inoltre, la garanzia è concessa con l’applicazione del modello di valutazione, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo.

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Nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la predetta misura è il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore al 60%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all’80%.

Per le operazioni finanziarie di importo fino a 50.000€ continua ad applicarsi quanto previsto dalla disciplina originariamente contenuta nell’art. 15-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145 (DL Anticipi), come da Circolare n.21/2023, e successivamente prorogata con Legge 30 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025), come da Circolare n.20/2024.

La presente circolare e la modulistica di riferimento sono disponibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.



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