La Consob richiama l’attenzione degli asset manager sull’applicazione delle norme ESG

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La Consob ha pubblicato un richiamo di attenzione per aiutare il settore finanziario ad applicare correttamente le normative e le disposizioni esistenti in materia di finanza sostenibile. Questo intervento fornisce indicazioni pratiche, tenendo conto anche delle iniziative dell’ESMA, che mirano a uniformare i controlli a livello europeo. Le misure adottate in questo ambito hanno lo scopo di orientare i mercati e i capitali verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo, e hanno portato a modifiche significative nei processi operativi dei gestori.

Peraltro il framework normativo è già in fase di cambiamento a causa della revisione complessiva del funzionamento della SFDR e di altri regolamenti europei. A questo si aggiungono i lavori di aggiornamento e semplificazione annunciati dalla Presidente della Commissione europea a novembre 2024 e confermati a gennaio 2025. In questo contesto, la Consob continuerà a collaborare attivamente per garantire un’applicazione uniforme delle regole a livello europeo e per contribuire al dibattito in corso sulle modifiche e semplificazioni previste.

L’azione di vigilanza della Consob

La Consob vigila i profili ESG del gestore, con riferimento agli assetti operativi adottati e alla trasparenza a livello di entità, e i profili ESG degli OICR con riferimento alla disclosure fornita sul prodotto e alla coerenza tra scelte d’investimento implementate e la politica di investimento definita ex ante nella documentazione d’offerta.

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La supervisione è svolta su base continuativa secondo un approccio risk based, nel contesto della vigilanza informativa, nonché sulla base di iniziative tematiche. Tra queste, Consob ha partecipato all’esercizio di vigilanza comune, svolto sotto il coordinamento dell’ESMA. L’attività di supervisione è stata affiancata da incontri con le principali Associazioni del risparmio gestito volti ad approfondire gli approcci gestori adottati dalle SGR.

L’esperienza di vigilanza sin qui maturata ha consentito di individuare alcuni elementi cardine della normativa oggetto del presente richiamo, nonché alcune good e poor practices evidenziate che possono risultare utili a supportare i gestori nell’adozione di modalità applicative maggiormente coerenti ed evolute, ai fini di una migliore conformità alla disciplina.

L’attuale richiamo all’attenzione si lega e risulta complementare a quello precedente (numero 1/24 del 25 luglio 2024) che aveva come oggetto di interesse l’adeguamento agli obblighi in materia di “finanza sostenibile” sui profili ESG degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento e in merito alla disclosure a livello di entità, mentre l’attuale richiama l’attenzione dei gestori sulla conformità ad alcuni elementi chiave della disciplina relativi all’inclusione dei fattori ESG nel processo decisionale degli OICR e alla trasparenza informativa a livello di prodotto che, si ritiene, meritevoli di considerazione nell’attuale stadio di attuazione del quadro normativo di riferimento.

Principali riferimenti: trasparenza SFDR e inclusione fattori ESG

Con riguardo ai prodotti, gli obblighi di trasparenza dell’SFDR sono differentemente modulati a seconda della tipologia di prodotto, sulla base della distinzione tra:

  • Prodotti art. 6 o generalisti, che non promuovono caratteristiche ambientali e sociali né aventi come obiettivo investimenti sostenibili;
  • Prodotti art. 8, che promuovono caratteristiche ambientali e sociali;
  • Prodotti art. 9, che perseguono come obiettivo investimenti sostenibili.

L’informativa di dettaglio che deve essere fornita per i prodotti art. 8 e 9, distinguendo tra informativa pre-contrattuale, periodica e sul sito web. In particolare, per l’informativa pre-contrattuale e per quella periodica, è previsto che la stessa sia resa tramite appositi template da allegarsi rispettivamente al prospetto/documento d’offerta ovvero al rendiconto. Il Regolamento Tassonomia integra gli obblighi informativi sul prodotto del Regolamento disclosure.

Per quanto riguarda l’inclusione dei fattori ESG nel processo decisionale per la gestione degli OICR, le modifiche agli atti delegati della AIFMD e della UCITS prevedono, tra l’altro, che il rischio di sostenibilità sia integrato nella gestione dei fondi, che vi sia una mappatura dei conflitti di interesse includa anche i tipi di conflitti derivanti dall’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, che i gestori si dotino di risorse e competenze necessarie per l’integrazione dei rischi di sostenibilità e che il processo di gestione dei rischi consideri l’esposizione degli OICR al rischio di sostenibilità.

Le informazioni circa le politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti devono, inoltre, essere pubblicate sui siti web del gestore (art. 3 SFDR). L’analisi delle policies ESG dei gestori, inoltre, ha evidenziato che la selezione degli investimenti con profili ESG e di sostenibilità è posta in essere a partire da criteri di esclusione, criteri di selezione in positivo e di definizione di obiettivi in termini di ESG score o rating a livello di portafoglio e del singolo emittente.

Consob proseguirà la propria azione di vigilanza sulle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di “finanza sostenibile” per i gestori, che sarà svolta tenendo in considerazione il processo evolutivo che la regolamentazione in rilievo sta attraversando, con particolare riferimento all’attività di coordinamento svolta a livello UE.

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