L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 9454 del 15 gennaio 2025, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2024, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
La CU 2025 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.
Novità
Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2025 ci sono quelle che riguardano:
– il cambio del termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi;
– il c.d. “bonus Natale” di 100 euro introdotto dall’articolo 2-bis, D.L. 113/2024 in favore di lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti.
Conferme
Vengono confermate:
– le indicazioni relative alla doppia soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista limitatamente al periodo d’imposta 2024 dall’articolo 1, commi 16-17, L. 213/2023 e cioè 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico;
– l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
Termini
La CU 2025 si articola in 2 diverse certificazioni:
– il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
– il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2025 (termine che slitta al 17 in quanto il 16 cade di domenica); sempre entro il 16 marzo (17 marzo), deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario. |
Novità: per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, D.Lgs.108/2024 (che ha modificato l’articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770); anche tali certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono però consegnate al percipiente entro il 16 marzo (17 marzo). |
Resta fissato al 31 ottobre 2025 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2025).
Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate. |
Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all’assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2024 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2025 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo (17 marzo).
La CU 2025 in sintesi
Adempimento | Scadenza |
Invio CU all’Agenzia delle entrate (esclusi autonomi) | 17 marzo 2025 (il 16 è domenica) |
Invio “CU autonomi” | 31 marzo 2025 |
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini | No sanzioni per invii entro 5 giorni dal termine |
Composizione della certificazione
Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:
– frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
– quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
– CU 2025, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
- dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nuova ipotesi di esonero
Con l’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 1/2024 (che ha inserito il nuovo comma 6-septies all’articolo 4, D.P.R. 322/1998), in merito ai soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico delle CU, ha previsto dall’anno di imposta 2024 l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione all’Agenzia delle entrate della CU per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime dei minimi.
Novità: la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all’Agenzia delle entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (a eccezione delle indennità quali ad esempio quella di maternità, come previsto dalle istruzioni alla CU 2025). |
Sanzioni: ammesso il ravvedimento
L’omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2025 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
– 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
– 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
Novità: con circolare n. 12/E/2024 l’Agenzia delle entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricordo alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997. |
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