Abbiamo pubblicato in ateneoweb.com l’articolo Le novità 2025 per Startup e PMI innovative che analizza la disciplina delle startup innovative contenuta nel Decreto-legge 179/2012 che negli ultimi mesi del 2024 è stata ampiamente modificata.
In particolare l’articolo illustra le novità introdotte:
Ora si può considerare «start-up innovativa» la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- è costituita da non più di sessanta mesi;
- è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
-
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
La Legge 193/2024 ha modificato anche i termini di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese start-up innovative, riducendo il periodo base da 5 a 3 anni. Tuttavia, è prevista la possibilità di estendere questo periodo fino a 5 anni, soddisfacendo almeno uno dei seguenti requisiti:
- aumento al 25% delle spese in ricerca e sviluppo
- stipula di un contratto di sperimentazione con la PA
- incremento superiore al 50% dei ricavi o dell’occupazione tra secondo e terzo anno
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, realizzata attraverso:
- un finanziamento convertendo (o “prestito convertibile”) o un aumento di capitale a sovrapprezzo con partecipazione di minoranza da parte di:
- Investitore terzo professionale
- Incubatore o acceleratore certificato
- Investitore vigilato
- Business angel
- Equity crowdfunding tramite piattaforma autorizzata
- e un contestuale incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo
- un finanziamento convertendo (o “prestito convertibile”) o un aumento di capitale a sovrapprezzo con partecipazione di minoranza da parte di:
- ottenimento di un brevetto.
Leggi l’articolo Le novità 2025 per Startup e PMI innovativeper approfondire le novità.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link