quando si applica la procedura speciale?

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Le imprese che occupano almeno 250 persone se chiudono più sedi, di cui una con più di 50 dipendenti, non possono ricorrere al licenziamento collettivo neanche per le sedi con meno dipendenti. Questo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro

In materia di licenziamenti, nel caso in cui una grande impresa chiuda più sedi, se anche in una sola di esse sono occupati almeno 50 dipendenti non si può applicare il licenziamento collettivo, ma bisogna rispettare la procedura speciale.

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Questo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta ad interpello n. 1/2025.

La procedura in questione riguarda la cessazione dell’attività produttiva per le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 250 che decidano di chiudere una sede con almeno 50 dipendenti ed è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022.

Licenziamento collettivo e chiusura di più sedi: si applica la procedura speciale anche per quelle più piccole

Nella prima risposta ad interpello dell’anno, il Ministero del Lavoro fornisce importante chiarimenti in materia di licenziamenti all’interno di grandi imprese.

Nel caso esaminato, un’impresa con più di 250 dipendenti decide di chiudere due diverse sedi, una conta un numero di dipendenti superiore a 50, mentre l’altra ne occupa un numero inferiore.

Di conseguenza, il datore di lavoro si è chiesto se la procedura di licenziamento da mettere in atto per l’unità produttiva con meno di 50 dipendenti dovesse essere quella prevista dalla Legge di Bilancio 2022, o se invece si dovesse ricorrere al licenziamento collettivo, seguendo quanto stabilito dalla legge n. 223/1991.

A tal proposito il Ministero del Lavoro ha spiegato che la procedura di licenziamento da applicare è quella speciale prevista dai commi 224 a 237-bis dell’articolo 1 della legge n. 234/2021.

Infatti i requisiti che ne determinano l’attuazione consistono:

  • nel fatto che l’impresa conti nel suo organico almeno 250 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, come esplicitamente riportato dal comma 225, articolo 1 della sopracitata legge;
  • nel fatto che l’impresa chiuda un’unità produttiva causando il licenziamento di almeno 50 dipendenti.

Di conseguenza, secondo il Ministero, il datore di lavoro che decida di chiudere più unità produttive deve comunque rispettare quanto stabilito dalla norma, anche se il licenziamento di un numero di dipendenti pari o superiore a 50 avviene in una sola di esse.

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Licenziamento speciale e grandi imprese: gli obblighi del datore di lavoro in caso di chiusura di una sede

I commi da 224 a 237-bis dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 prevedono che un’impresa con almeno 250 dipendenti attui una procedura specifica di licenziamento nel caso in cui la chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale comporti la cessazione dei rapporti di lavoro di almeno 50 dipendenti.

L’obiettivo del provvedimento è quello di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo nel caso di licenziamenti di un elevato numero di persone, di conseguenza la legge impone diversi obblighi al datore di lavoro.

In primo luogo, è tenuto a dare comunicazione scritta dell’intenzione di procedere alla chiusura almeno 180 giorni prima dell’avvio della procedura a una serie di soggetti, come ad esempio le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o ancora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La comunicazione in questione deve indicare le ragioni della chiusura, economiche e tecniche, e deve riportare i profili professionali del personale occupato e la data in cui è prevista la chiusura.

Inoltre, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra, il datore di lavoro deve elaborare un piano che limiti gli effetti negativi della chiusura, da presentare ai soggetti sopraelencati.

Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

  • le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, ad esempio il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all’esodo;
  • le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
  • le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività, anche tramite la cessione dell’azienda, o rami di essa, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite.

Infine il piano deve indicare anche gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo e, soprattutto, i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

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Di seguito si riporta il testo della risposta ad interpello n. 1/2025 fornita dal Ministero del Lavoro.

Risposta n. 1/2025 del Ministero del Lavoro
Scarica qui la risposta del Ministero del Lavoro relativo all’applicazione della procedura di licenziamento speciale prevista dalla Legge di Bilancio 2022



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