Condividi l’articolo:
La detrazione Irepf del 19% sull’acquisto di veicoli destinati ai disabili scatta anche quando si acquista un’auto nuova scambiandola con una usata e versando al venditore solamente la differenza di costo. In questa situazione, è necessario pagare la differenza tramite metodi di pagamento tracciabili, ma il valore attribuito dal concessionario all’auto usata consegnata in permuta viene considerato una spesa “tracciata” e pertanto detraibile.
Auto per disabili acquistata dando in permuta altro mezzo
Il principio è contenuto nella risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si è rivolto un contribuente che afferma di aver comprato nel 2023 un’autovettura per trasportare il proprio figlio disabile e che, in quell’occasione, ha ceduto al concessionario un veicolo usato. Il “valore” di questo veicolo, specificato nel “contratto di ordine di acquisto dell’auto”, è stato dedotto dal totale da pagare per il nuovo veicolo, il quale è stato poi pagato tramite bonifico bancario.
Il quesito posto è: si può beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, per le spese effettuate nell’acquisto di veicoli per il trasporto di persone disabili, anche quando viene dato in permuta il veicolo al concessionario durante l’acquisto, e il valore viene detratto dal costo della nuova autovettura?
Sconti per acquisto auto disabili
L’Amministrazione finanziaria chiarisce, dettagliando, i requisiti e le condizioni di applicazione della normativa di favore menzionata dal contribuente.
Il vantaggio fiscale è una detrazione del 19% sull’imposta lorda Irpef, applicata a una spesa massima di 18.075,99 euro, effettuata per l’acquisizione di veicoli (nuovi o usati) per persone disabili (articolo 3, legge n. 104/1992).
L’agevolazione è fruibile per l’acquisto di un unico veicolo ogni quattro anni, a partire dalla data di acquisto, e comprende, fino al raggiungimento del massimale di spesa di 18.075,99 euro, anche le spese di riparazione del veicolo, se effettuate entro quattro anni dall’acquisto.
I veicoli che possono beneficiare di questa agevolazione sono:
- motoveicoli e autoveicoli, anche di serie ma modificati per adattarsi alle limitazioni permanenti motorie della persona disabile;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non modificati, per il trasporto di persone con disabilità psichica o mentale tale da comportare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, e di invalidi con significative restrizioni nella capacità di camminare o persone con pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non modificati, per il trasporto di persone non vedenti e sordi.
A partire dal 2020, per beneficiare della detrazione delle spese relative all’acquisto di veicoli per persone disabili, il pagamento deve avvenire tramite “bonifico bancario o postale o altri metodi di pagamento elencati nell’articolo 23 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241″, cioè “carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o […] altri metodi di pagamento”.
Acquisto con permuta dell’auto per il disabile: quale agevolazione?
Nella risoluzione n. 11/2025, l’Agenzia delle Entrate afferma che, dato che il pagamento per l’acquisto del nuovo veicolo avviene parzialmente in contanti e parzialmente attraverso la cessione del veicolo usato, equilibrando così i debiti e crediti reciproci tra le parti contraenti, l’intero importo della spesa deve essere considerato come sostenuto.
Riguardo al criterio della tracciabilità del pagamento e dell’identificazione precisa del pagante, si considera soddisfatto se il beneficiario della detrazione dispone di adeguata documentazione che confermi l’identità dell’acquirente (che effettua il pagamento), il costo d’acquisto del veicolo nuovo e il “valore” dell’auto usata ceduta al concessionario e usato per ridurre l’importo finale da pagare (come, per esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l’atto di cessione del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che includa anche il “valore” compensato).
Se l’acquirente dispone della documentazione necessaria, potrà avvalersi della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, calcolata sull’intero costo di acquisto del nuovo veicolo (entro il limite di 18.075,99 euro e per l’acquisto di un solo veicolo in un periodo di quattro anni a partire dalla data di acquisto).
Tale detrazione includerà non solo la somma pagata tramite metodi di pagamento tracciabili, ma anche il valore attribuito al veicolo usato ceduto.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link