UTILIZZO IN DEROGA DI AMBIENTI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMI-SOTTERRANEI

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L’INL illustra le modifiche apportate dal Collegato Lavoro al TUSL

La legge n. 203/2024, ha modificato la norma del testo unico sicurezza (commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 (TUSL) che vieta di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, salvo non ricorrano alcune condizioni per le quali si possa richiedere la deroga a tale divieto (come illustrato nel corso del Webinar del 30 gennaio u.s.).

La deroga al divieto di utilizzo di questa tipologia di locali non è più connessa “alla presenza di particolari esigenze tecniche”, ma è consentita solo nel caso in cui:

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– le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi;
– siano rispettati i requisiti previsti all’allegato IV al d.lgs. 81/2008, per quanto applicabili;
– vi siano idonee condizioni di aereazione, di illuminazione e di microclima.

La circolare_INL_locali_sotterranei_ dell’Ispettorato Nazionale del lavoro del 29 gennaio 2025 chiarisce che la deroga può essere concessa se i locali sono dotati di titolo edilizio con destinazione compatibile con il tipo di attività lavorativa che si intende svolgere.

Poiché le lavorazioni svolte nei locali sotterranei e semi sotterranei non devono comportare emissioni di agenti nocivi, la circolare dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che non vi possono essere svolte attività che comportano emissioni come quelle da

– verniciatura,
– saldatura,
– uso di minerali a spruzzo
– uso di solventi e collanti non ad acqua
– ricarica di batterie
– lavorazione di materie plastiche a caldo,
– prova motori
– falegnamerie
– tinto-lavanderie
– sviluppo e stampa
– tipografia
– etc.

Per poter utilizzare i locali sotterranei o semi sotterranei come luoghi di lavoro viene previsto l’obbligo di una Comunicazione_INL-Lavori-in-deroga, preventiva all’utilizzo di tali locali, da parte del datore di lavoro all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a mezzo PEC.
La circolare dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che la comunicazione deve essere

– redatta in carta semplice compilando il modulo in allegato alla circolare dove è richiesto di indicare le lavorazioni che si svolgeranno, di dichiarare che le lavorazioni non generano emissioni di agenti nocivi e che i locali sono conformi all’allegato IV del d.lgs. 81/2008, garantendo idonee condizioni di aereazione, illuminazione e microclima;
– accompagnata da una relazione con la descrizione puntuale  dei locali e delle lavorazione e da una asseverazione di un tecnico abilitato iscritto ad un albo rispetto alla conformità dei locali agli strumenti urbanistici, degli impianti alla normativa vigente e del rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie.
In assenza di espresso divieto da parte dell’ufficio territoriale del lavoro, i locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione all’INL. Entro 24 mesi dall’inizio dell’utilizzo dell’attività in questi locali dovrà essere valutata la concentrazione di gas radon in ambiente di lavoro e redatta la conseguente valutazione del rischio.

Locali sotterranei e semi sotterranei già in utilizzo alla data del 12 gennaio 2025
La circolare dell’Ispettorato precisa che la comunicazione per l’utilizzo dei locali sotterranei e semi sotterranei come luoghi di lavoro riguarda solo i locali non ancora adibiti a luogo di lavoro. Quei locali già in utilizzo secondo la normativa precedente l’entrata in vigore della Legge n.203/2024, e cioè in utilizzo prima del 12 gennaio 2025, non devono essere oggetto di comunicazione, purché non vi si svolgano lavorazioni che comportano emissioni di sostanze nocive. Le richieste di deroga presentate alle ASL precedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa si concluderanno secondo la prassi amministrativa previgente.
Si ricorda che l’utilizzo di locali sotterranei o semi sotterranei privi delle caratteristiche sopra elencate è sanzionata penalmente con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

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