APPALTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO: I NUOVI CHIARIMENTI DEL MIT

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), attraverso il parere n. 3225/2025 del 30 gennaio, ha fornito chiarimenti dettagliati su diversi aspetti relativi all’affidamento diretto. Il parere si concentra in particolare sul grado di formalizzazione richiesto dal processo noto come “procedimentalizzazione”. In questo contesto, il MIT ha sottolineato l’importanza di seguire una serie di passaggi e procedure standardizzate per garantire trasparenza, equità e conformità alle normative vigenti. Il parere evidenzia anche la necessità di documentare adeguatamente tutte le fasi del processo di affidamento diretto, dalla selezione dei fornitori alla valutazione delle offerte, al fine di garantire che le decisioni prese siano giustificabili e verificabili. Questo livello di formalizzazione è considerato essenziale per evitare contestazioni e per assicurare che l’affidamento diretto avvenga nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di efficienza.

Il MIT ha confermato che tutte le categorie di lavori soggetti a certificazione SOA (Società Organismo di Attestazione) richiedono necessariamente la qualificazione obbligatoria. Questa qualificazione è fondamentale per garantire che le imprese esecutrici possiedano le competenze e i requisiti necessari per partecipare alle gare d’appalto e per eseguire lavori pubblici. La qualificazione SOA rappresenta una sorta di attestato di qualità e affidabilità, e viene rilasciata solo alle imprese che dimostrano di possedere determinati requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. Pertanto, la qualificazione obbligatoria si applica a tutte le categorie SOA senza eccezione alcuna, assicurando così che tutti i lavori pubblici siano svolti da imprese adeguatamente qualificate e competenti.

Indagine di mercato anche per gli affidamenti diretti?

Il Decreto Legislativo 36/2023, allegato II.1, articolo 2, stabilisce l’utilizzo dell’avviso d’indagine di mercato nelle procedure negoziate. Uno dei quattro quesiti posti al MIT riguarda se tale disposizione possa essere applicata anche agli affidamenti diretti o se si applichi esclusivamente alle procedure negoziate. Nel caso in cui una stazione appaltante (SA) decidesse discrezionalmente di selezionare gli operatori economici per l’affidamento diretto attraverso un avviso preliminare d’indagine di mercato, sorge il dubbio se tale avviso debba essere pubblicato solamente sul profilo del committente o se sia necessaria anche la pubblicazione sulla BDNCP, come previsto per le procedure negoziate.

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Il parere del MIT chiarisce che l’allegato II.1 del Codice è strettamente connesso alle previsioni dell’articolo 50 e si applica esclusivamente alle procedure negoziate. Pertanto, non risulta applicabile agli affidamenti diretti. Se il RUP decidesse di seguire un iter simile, potrebbe rischiare di trasformare l’affidamento diretto in una vera e propria procedura di gara, snaturandone la natura semplificata.

Obbligo di pubblicazione dell’avviso preliminare

Il secondo e il terzo quesito riguardano la pubblicazione dell’avviso preliminare per l’indagine di mercato negli affidamenti diretti e la necessità di pubblicarlo anche sulla BDNCP. Il MIT chiarisce che la procedimentalizzazione è ammessa, ma non deve trasformare l’affidamento diretto in una gara pubblica. La richiesta di preventivi serve a motivare la scelta dell’affidatario, senza costituire un’offerta formale. Il RUP deve bilanciare la formalizzazione rispettando i principi di proporzionalità, evitando un’eccessiva rigidità che potrebbe essere contestata. Inoltre, non vi è obbligo di pubblicazione dell’avviso sulla banca dati ANAC, poiché previsto solo per le procedure negoziate.

Pubblicazione dell’esito della procedura

L’ultimo quesito riguarda la necessità di pubblicare un avviso sull’esito della procedura, nel caso di affidamento diretto effettuato tramite trattativa diretta sul MEPA, preceduto dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato.

Il MIT risponde negativamente, specificando che per gli obblighi di pubblicazione relativi agli affidamenti diretti bisogna fare riferimento all’articolo 28 del nuovo Codice dei contratti pubblici e alle delibere ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e n. 601 del 19 dicembre 2023, in particolare all’articolo 3 della stessa delibera ANAC.

Ulteriori Chiarimenti

Il MIT sottolinea inoltre che, nel contesto degli affidamenti diretti, la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni sono fondamentali per garantire la legittimità del processo. Anche se non vi è l’obbligo di pubblicare l’avviso preliminare sulla BDNCP per gli affidamenti diretti, è comunque buona pratica documentare adeguatamente tutte le fasi del processo di affidamento. Ciò include la motivazione della scelta del fornitore, la valutazione delle offerte e la dimostrazione della congruità dei prezzi. Questa documentazione può essere essenziale in caso di contestazioni o verifiche successive, assicurando che ogni passaggio sia giustificabile e verificabile secondo i principi di buona amministrazione e di efficienza operativa.

In sintesi, mentre l’affidamento diretto offre una modalità semplificata e snella per la selezione dei fornitori, è cruciale mantenere un equilibrio tra la semplicità procedurale e il rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità, per garantire che il processo sia equo e conforme alle normative vigenti.

SCARICA IL PARERE N.3225 del 30 gennaio 2025

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