Il 17 dicembre 2024 è entrata in vigore la Legge 191/2024, che ha convertito il Decreto Ambiente (DL 153/2024) con l’obiettivo di semplificare le procedure autorizzative e accelerare la transizione ecologica.
Valutazioni ambientali più rapide, regole più chiare per i rifiuti e un maggiore impulso alle energie rinnovabili sono solo alcune delle novità introdotte. Ma la riforma sarà davvero efficace senza un aumento delle risorse pubbliche? E quali saranno le conseguenze concrete per imprese e amministrazioni?
Un’analisi approfondita per capire se la semplificazione normativa si tradurrà in un reale cambio di passo per l’ambiente e il settore produttivo.
Nell’articolo
- Legge 191/2024 di conversione del DL Ambiente: gli obiettivi
- Le novità introdotte dal Decreto Ambiente (conv. L.191/24)
- Legge 191/2024: il cambio di passo (a finanza invariata)?
- Per saperne di più
Legge 191/2024 di conversione del DL Ambiente: gli obiettivi
Il 17 dicembre 2024 è entrata in vigore la legge 13 dicembre 2024, n. 191 che ha convertito il «D.L. Ambiente» (D.L. n. 153/2024), introducendo nuove disposizioni in tema di valutazioni e autorizzazioni ambientali, economia circolare, bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico: l’obiettivo dichiarato è quello di semplificare le procedure autorizzative e favorire investimenti strategici in sostenibilità, economia circolare ed energie rinnovabili.
Il Decreto Ambiente punta a semplificare le procedure e rafforzare la sostenibilità, migliorando l’efficienza dei procedimenti autorizzativi e accelerando l’iter per i progetti strategici legati alle energie rinnovabili; contestualmente, il DL ambiente introduce strumenti innovativi per l’economia circolare e ridefinisce la gestione delle risorse idriche, ampliando le possibilità di utilizzo delle acque affinate.
Viene inoltre potenziato il contrasto al dissesto idrogeologico, mentre interventi mirati su bonifiche, gestione dei rifiuti e sicurezza energetica favoriscono un approccio più integrato tra sviluppo economico e tutela ambientale.
Le novità introdotte dal Decreto Ambiente (conv. L.191/24)
Iter più rapido per le valutazioni ambientali fra semplificazione e vincoli
Una delle principali innovazioni riguarda la procedura di VIA, che viene razionalizzata e velocizzata.
Il decreto introduce un iter accelerato per i progetti strategici legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). I tempi di valutazione vengono ridotti, e viene garantito un rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, in caso di mancato rispetto delle tempistiche da parte delle autorità competenti.
-
In cosa consiste l’iter accelerato?
La c.d. «fast track» si caratterizza per la riduzione dei termini temporali previsti per le varie fasi del procedimento; per la previsione di una diversa Commissione istruttoria e del rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento.
I progetti prioritari
Spetterà al MASE definire un elenco di progetti prioritari, seguendo alcuni criteri di priorità che sono stati integrati in sede di conversione in legge:
- progetti di impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono l’incremento dei volumi di acqua immagazzinabili, perché contribuiscono alla stabilizzazione della rete elettrica e al miglioramento della gestione delle risorse idriche;
- opere e impianti per la cattura, trasporto e stoccaggio geologico di CO₂, strategici per la decarbonizzazione industriale e per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica;
- progetti di impianti di idrogeno verde o rinnovabile (tecnologia chiave per la transizione energetica, con applicazioni sia nel settore industriale che nei trasporti);
- derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW, in quanto supportano la produzione decentralizzata di energia rinnovabile e l’utilizzo efficiente delle risorse idriche;
- modifiche e rifacimenti di impianti eolici o solari (questi progetti migliorano l’efficienza energetica e incrementano la capacità produttiva senza ulteriore consumo di suolo);
- progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore con potenza nominale pari almeno a 50 MW (favoriscono l’integrazione delle attività agricole con la produzione di energia rinnovabile, ottimizzando l’uso del territorio) e progetti eolici on-shore con potenza nominale pari almeno a 70 MW (garantiscono un contributo significativo alla generazione di energia pulita su scala industriale).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link