Tra le condotte susseguenti al reato che possono essere valorizzate per l’applicazione dell’esimente della particolare tenuità c’è l’integrale o parziale pagamento del debito tributario, anche attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti di rottamazione delle cartelle esattoriali. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4145 del 31 gennaio 2025, ha accolto il ricorso di un contribuente accusato del reato di dichiarazione infedele.
Con la sentenza n. 2098 depositata il 30 gennaio 2025, le Sezioni Unite hanno stabilito che in caso di contestazione dell’avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento la giurisdizione è del giudice tributario e non di quello ordinario. La giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale”, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio (art. 386 c.p.c.).
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un pacchetto di incentivi rivolto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0, destinati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Il provvedimento prevede una riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20, per il solo 2025, per le aziende che rispettano determinati criteri di reinvestimento degli utili e incremento occupazionale (cd.
A partire dal 6 febbraio 2025, i sostituti d’imposta con un numero ridotto di dipendenti potranno avvalersi della dichiarazione semplificata, un nuovo sistema che consente di trasmettere i dati sulle ritenute e trattenute in maniera più agile, contestualmente al pagamento tramite il modello F24. La novità è stata introdotta dal Provv. del 31 gennaio 2025 (che si compone di 4 Allegati), in attuazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024 (“Decreto adempimenti”).
Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 139/2024, attuativo della Legge Delega per la Riforma Fiscale (Legge n. 111/2023), sono state introdotte importanti modifiche al regime dell’imposta di donazione. Le novità riguardano la razionalizzazione della normativa, l’aggiornamento delle aliquote e delle franchigie, la tassazione dei trust e la disciplina di liberalità indirette e trasferimenti aziendali.
Con il Messaggio n. 401/2025, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla durata e alle condizioni di applicazione dell’esonero contributivo per le lavoratrici madri (Bonus mamme), previsto dall’articolo 1, commi 180-182, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, commi 219-220). Esonero Contributivo per Madri con 3 o più Figli – Validità fino al 2026 L’INPS ha confermato che il Bonus mamme per le lavoratrici con tre o più figli, previsto dall’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, resta in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Con la Risposta n. 3/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto in un accordo di mediazione non può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/2010. L’agevolazione, che prevede l’esenzione da imposta di bollo, tasse e diritti, si applica esclusivamente agli atti relativi al procedimento di mediazione e non alle sue fasi successive.
la Risposta n. 2/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 15 sui compensi per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario non si applica ai lavoratori della sanità privata accreditata, poiché la norma fa riferimento esclusivamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’interpretazione è in linea con quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto-Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107.
Con la Risposta n. 1/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il palladio rientra nella categoria dei metalli preziosi ai fini fiscali, e che le plusvalenze derivanti dalla sua cessione a titolo oneroso sono soggette all’imposta sostitutiva del 26, così come previsto per oro, argento e platino. Il chiarimento si riferisce all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Con la Risposta n. 19/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alle importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove, ai sensi degli articoli 72 e seguenti della Direttiva 2009/132/CE del Consiglio dell’Unione Europea. Il quesito è stato presentato da ALFA S.r.l., una società coinvolta in un progetto europeo che prevede lo scambio di prototipi tra Italia e Svizzera per attività di ricerca e sviluppo.
Per i lavoratori dipendenti/co.co.co. la legge di Bilancio 2025 ha esteso al triennio 2025-2027 la deroga al regime di non imponibilità dei fringe benefit già in vigore in precedenza, l’ordinario limite di . 258,23 per la non imponibilità del benefit in natura: è elevato a 1.000 (a . 2.000 per i soggetti con figli a carico) da riferire, oltre al valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori, anche alle somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale) e/o dei canoni di locazione relativi all’abitazione principale e/o degli interessi passivi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
L’art. 15, co. 1, lett. e), del TUIR, prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 delle spese sostenute dal contribuente per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MUR da emanare entro il 31/12, considerando gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Il Provv. 31/01/2025 dell’Agenzia Entrate ha individuato, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 9-bis del D.L. 50/2017: i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025; le ulteriori attività economiche per le quali deve effettuarsi la revisione degli ISA da applicare, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, a partire dall’annualità d’imposta 2025.
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