Il DMEF 21 gennaio 2025 (pubblicato il 29 gennaio 2025) introduce nuovi obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in eccesso da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’obiettivo principale del decreto è quello di migliorare la trasparenza fiscale e di facilitare la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti che cedono l’energia prodotta in esubero dai propri impianti rinnovabili, sia a livello domestico che aziendale.
Soggetti interessati
Il Decreto riguarda i soggetti che:
– producono energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, ecc.);
– cedono l’energia prodotta in esubero alla rete elettrica nazionale tramite il meccanismo dello Scambio sul Posto (SSP) o della cessione diretta a un operatore del settore.
Questa nuova disposizione si applica a tutti gli impianti, sia di piccole dimensioni (ad esempio, impianti fotovoltaici domestici) che di grandi dimensioni, destinati all’autoconsumo e alla produzione di energia in eccesso.
Il sistema di trasmissione dei dati
L’Agenzia delle Entrate riceverà direttamente i dati relativi ai proventi generati dalla cessione di energia rinnovabile grazie alla comunicazione trasmessa dagli operatori del settore energetico, ovvero:
– il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per gli impianti che aderiscono allo Scambio sul Posto e al Ritiro Dedicato;
– i distributori e venditori di energia per la cessione diretta dell’energia prodotta.
Questi dati saranno utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, facilitando il contribuente nell’adempimento degli obblighi fiscali e riducendo il rischio di errori nella dichiarazione dei proventi derivanti dalla vendita di energia.
Modalità di dichiarazione dei proventi
La cessione dell’energia prodotta in eccesso genera proventi fiscalmente rilevanti che vengono trattati in modo differente a seconda della natura del contribuente:
Tipologia di contribuente |
Regime fiscale applicabile |
Privati non imprenditori (persone fisiche con impianti a uso domestico fino a 20 kW) |
I proventi derivanti dalla cessione di energia non costituiscono reddito imponibile, salvo che l’impianto non sia destinato ad attività commerciale |
Imprese e professionisti |
I proventi derivanti dalla vendita dell’energia in esubero rientrano nel reddito d’impresa e sono soggetti a tassazione ordinaria |
Enti non commerciali |
Il trattamento fiscale dipende dall’utilizzo dell’impianto: se l’energia prodotta fosse ceduta nell’ambito dell’attività istituzionale, potrebbe non essere soggetta a tassazione |
Impatto sulle dichiarazioni dei redditi precompilate
Grazie alla comunicazione obbligatoria introdotta dal decreto, i proventi della cessione di energia saranno già inseriti nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
– i contribuenti privati potranno verificare che l’importo indicato sia corretto e non dovranno compilare ulteriori sezioni della dichiarazione:
– le imprese e i professionisti dovranno invece integrare i dati, inserendo eventuali costi correlati alla produzione di energia rinnovabile.
Sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati
Il Decreto prevede anche un sistema di sanzioni per gli operatori energetici che non trasmettono i dati richiesti nei tempi previsti. In particolare:
– la mancata trasmissione dei dati può comportare sanzioni amministrative fino a 5.000 euro per ogni comunicazione omessa;
– in caso di errori o dati incompleti, gli operatori hanno la possibilità di correggere le informazioni entro 60 giorni senza incorrere in penalità.
Obiettivi del decreto
In base a quanto più sopra scritto si evince che il DMEF 21 gennaio 2025 introduce un nuovo sistema di trasparenza fiscale per la cessione di energia rinnovabile, con l’obiettivo di semplificare la dichiarazione dei redditi per i contribuenti e migliorare i controlli sulle operazioni di vendita di energia in eccesso.
L’automatizzazione della comunicazione dei dati consentirà una maggiore efficienza e riduzione degli errori, con effetti positivi sia per i privati che per le imprese. Tuttavia, sarà fondamentale per gli operatori del settore rispettare i nuovi obblighi di trasmissione per evitare sanzioni.
DMEF 21 gennaio 2025 (GU del 29 gennaio 2025, n.23)
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