Le Autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti strategici nazionali recepiscono le linee fissate dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia dello scorso giugno. Lo ha stabilito ieri sera il Consiglio dei ministri e il primo campo di applicazione del dl è appunto l’ex Ilva, attualmente Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, visto che la Corte UE si è pronunciata proprio in riferimento al caso dell’acciaieria. Nel frattempo, a Taranto sarà erogata da domani al 31 maggio prossimo l’una tantum per il welfare decisa a luglio da azienda e sindacati con l’accordo sulla cassa integrazione straordinaria.
L’erogazione – definita con un ulteriore incontro tra le parti – avverrà attraverso buoni spesa, è legata al superamento, seppur di poco, dei 2 milioni di tonnellate di acciaio nell’anno da poco conclusosi e ha come riferimento il 2 per cento dei minimi tabellari calcolati su 13 mensilità. Queste le categorie e le somme: D2, 483,52 euro; C1, 493,93 euro; C2, 504,42 euro; C3, 540,18 euro; B1, 579,00 euro; B2, 621,20 euro; B3, 693,45 euro e A1, 710,08 euro I buoni potranno essere scaricati dalla piattaforma Pellegrini a partire da domani, li percepiranno anche i cassintegrati di AdI, ma non coloro che sono in aspettativa, congedo straordinario e assenza non retribuita.
Le novità sull’Aia
Sull’Aia, intanto, il Governo ridefinisce il quadro alla luce di tre elementi importanti: il tavolo per il riesame-rinnovo dell’Aia ad Acciaierie in corso al ministero dell’Ambiente; la vendita in corso dell’azienda e che a giorni è attesa ad uno snodo importante; l’udienza del 6 febbraio al Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sull’azione inibitoria e risarcitoria intentata da un folto gruppo di tarantini verso l’ex Ilva, ma, soprattutto, sulla sentenza della Corte di Giustizia UE. Quest’ultima a giugno ha detto che se gli impianti industriali creano danni alla salute e all’ambiente, vanno fermati, che nel procedimento dell’Aia non si può prescindere dalla Valutazione del danno sanitario, e che bisogna considerare nelle analisi un set di inquinanti completo. Nel decreto licenziato ieri sera si richiama la sentenza e si evidenzia che “il riesame dell’autorizzazione Aia è fattore condizionante la continuità produttiva degli stabilimenti.
Nel caso degli impianti Ilva è anche fattore che condiziona il buon esito, sia in termini temporali che di convenienza, della procedura di cessione a terzi del compendio aziendale”. Nello specifico, l’articolo 1 del nuovo decreto interviene sull’articolo 1-bis del decreto numero 207 di dicembre 2012, il primo “Salva Ilva”, il quale prevede che nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, l’Asl e l’Arpa territorialmente competenti redigono congiuntamente, con scadenza almeno annuale, “un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale”. Adesso, con un comma 2-bis all’articolo 1-bis del dl del 2012, il nuovo decreto stabilisce che il decreto del ministro della Salute che fissa i criteri per la redazione della VDS, venga aggiornato almeno ogni 10 anni. Si stabilisce poi che il contenuto del decreto ministeriale sia arricchito tenendo conto dei “criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all’esposizione ad emissioni industriali”.
Un primo aggiornamento del decreto del dicastero della Salute sulla VDS – recita la norma del Cdm di ieri – deve avvenire entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge. Questo “per permettere alle altre disposizioni di trovare concreta ed immediata applicazione alle procedure di riesame dell’Aia già in corso”. C’è poi un nuovo comma 2-ter introdotto sempre nell’articolo 1 bis del decreto del 2012 e dispone che il rapporto di VDS riferito ad una installazione già operante, “fornisca elementi di valutazione di carattere sanitario in modo che questo apporto conoscitivo sia utilizzato anche per il riesame dell’Aia” così come richiesto dalla pronuncia della Corte Europea. Inoltre, recita il nuovo decreto, “se a legislazione vigente il risultato della VDS legittima la Regione a richiedere il riesame dell’Aia, la nuova disposizione impone di tenere conto dei risultati della VDS già in sede di periodico riesame dell’Aia”. L’articolo 2 del decreto legge approvato ieri sera dal Governo interviene poi sugli aspetti di riesame e rinnovo dell’Aia.
Questa può essere riesaminata se “le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni”. Il gestore degli impianti è quindi chiamato a fornire le informazioni necessarie ai fini del riesame dell’autorizzazione, compresi i risultati del controllo delle emissioni e altri dati che consentano un confronto tra il funzionamento dell’installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle Bat applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. In particolare, per i gestori degli impianti strategici si stabilisce che forniscano anche il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo conseguente ai volumi produttivi programmati.
D.Pa.
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