Con l’App IO per i lavoratori è diventato più semplice gestire le comunicazioni legate ai certificati di malattia e alle visite mediche di controllo. Scopriamo insieme in vantaggi di questo servizio
L’INPS riconosce, infatti, la prestazione di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato e il medico, per legge, non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita ambulatoriale del paziente. In via eccezionale, l’INPS riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante e questa informazione è espressamente indicata nel certificato;
- il giorno precedente alla data di redazione è un giorno feriale. In caso contrario, il datore di lavoro non può anticipare la prestazione per conto dell’INPS.
È necessario prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori, proprio per evitare che l’INPS non possa riconoscere l’indennità di malattia:
- dati anagrafici;
- indirizzo di reperibilità durante la malattia, includendo tutte le informazioni necessarie (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence ecc.).
Esiste ora un’applicazione che può semplificare e migliorare questo processo: si tratta di App IO, un supporto digitale per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo.
Con l’introduzione dell’App IO, l’INPS ha messo infatti a disposizione uno strumento per rendere più efficienti e trasparenti le verifiche delle certificazioni di malattia. Questa applicazione consente di ricevere notifiche in tempo reale non solo sull’invio del certificato di malattia, ma anche sugli esiti delle visite fiscali.
Ogni volta che il medico invia il certificato di malattia in modalità telematica all’INPS, il lavoratore riceve una notifica sull’app. In questo modo, è possibile verificare in tempo reale la correttezza dei dati.
Ma la vera innovazione riguarda le visite fiscali: nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori viene ora inviata una comunicazione dell’avvenuta visita, con l’invito ad accedere allo “Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo” per la consultazione dell’esito.
Per usufruire di questa funzione, è necessario scaricare l’App IO e accedere tramite SPID, CIE o CNS.
In particolare, al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato, con l’invito ad accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” per verificare la correttezza dei dati riportati.
Le comunicazioni rimangono visibili nell’area riservata MyINPS per 60 giorni (Circ. Inps n. 3337/2024).
E se il dipendente ha la necessità di assentarsi dal domicilio comunicato nel certificato medico?
In tal caso, deve comunicarlo preventivamente al proprio datore di lavoro e all’INPS. Diversamente, qualora il medico dovesse bussare alla porta e non trovare il lavoratore, quest’ultimo perderebbe l’intero trattamento di malattia. Il medico dell’Inps può passare a controllare il lavoratore in malattia (il cui medico ha inoltrato l’apposito certificato telematico all’istituto) 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi, nelle seguenti fasce orarie: 10.00 -12.00; 17.00-19.00. Tuttavia sono previsti casi di esonero dalla reperibilità.
In particolare, se si è dipendente privato, il medico certificatore può segnalare l’“agevolazione” che esonera dalla reperibilità nei casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’INPS. È bene sapere che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.
Il lavoratore privato può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità solo per:
- necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in altri orari;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
I casi di esonero nel caso di dipendente della pubblica amministrazione sono, invece, indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia provocato una menomazione unica o plurima, classificata nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto;
- stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In caso di ricoveri o accessi al Pronto Soccorso, occorre richiedere alla struttura ospedaliera la certificazione del periodo di degenza e l’eventuale prognosi successiva alle dimissioni. Se l’ospedale non può rilasciare il certificato telematico e consegna un certificato cartaceo, si suggerisce di verificare che ci siano tutti i dati necessari: dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data prevista di fine malattia, tipo di certificato (inizio, continuazione o ricaduta), tipo di visita (ambulatoriale o domiciliare), residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia. Poi invia il certificato all’INPS e al datore di lavoro seguendo le modalità previste per i certificati cartacei. La trasmissione dell’eventuale certificato cartaceo di prognosi successiva alla degenza ospedaliera deve essere effettuata entro 2 giorni dal rilascio.
Si segnala, infine, che la Cassazione ha, invece, giudicato ingiustificata l’assenza di un lavoratore che si era allontanato dalla propria abitazione per portare il figlio all’ospedale per controlli non urgenti.
La decisione contenuta nell’ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019 ribadisce, infatti, che il dipendente il quale si allontana dalla propria casa durante le fasce orarie di reperibilità evita la multa, oltre che nei casi di forza maggiore, solo quando la sua presenza altrove risulti indifferibile. Nel caso specifico, invece, il lavoratore non aveva chiarito l’impossibilità, per altri familiari, di prendersi cura del minore e, in ogni caso, la situazione non gli impediva di comunicare tale assenza al proprio datore di lavoro.
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