Vademecum sul Bonus Ristrutturazioni 2025: tetti di spesa, beneficiari, tipologie di intervento | Articoli

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per le imprese

 


Bonus ristrutturazione 2025, cos’è?

Bonus ristrutturazione, aspetti generali

Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione fiscale sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Questa detrazione è stata introdotta nel 1997 (legge 27 dicembre 1997, n. 449) e resa permanente nel 2011 dal decreto Monti con l’introduzione dell’art. 16-bis nel TUIR (Dpr 917/1986).

I contribuenti che effettuano le spese per recupero di abitazioni private e parti comuni di edifici residenziali possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori.

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In particolare, chi effettua spese per alcune tipologie di interventi edilizi può beneficiare di una detrazione fiscale del 30%, 36% o 50% sull’imposta lorda (in funzione dell’anno di sostenimento della spesa e del tipo di immobile).

La
legge di Bilancio 2025
ha previsto una riduzione della detrazione in via definitiva al 30% con tetto di spesa a 48.000 € già a partire dal 2025 (era prevista al 2028). Tuttavia, il successivo comma 55 lett. b) modifica l’art. 16 del DL 63/2013 prevedendo in via transitoria per gli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio una detrazione pari a:

  • 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2025;
  • 30% e spesa massima di 96.000 € per il 2026 e 2027.

Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale, la detrazione sarà pari a:

  • 50% e spesa massima di 96.000 € per il 2025;
  • 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2026 e 2027.

Dal 2028 il bonus ristrutturazione consisterà in una detrazione stabile del 30% con un tetto di spesa di 48.000 €.
Pertanto:

  • detrazione pari a 50% e spesa massima 96.000 € nel 2025 se abitazione principale;
  • detrazione pari a 36% spesa massima 96.000 € nel 2025 se altro tipo di abitazione;
  • detrazione pari a 36% spesa massima 96.000 € nel 2026 e 2027 se abitazione principale;
  • detrazione pari a 30% spesa massima 96.000 € nel 2026 e 2027 se altro tipo di abitazione;
  • detrazione pari a 30% spesa massima 48.000 € dal 2028 in tutti i casi.

   


Detrazioni e tetti di spesa per bonus ristrutturazione 2025 (Credits nicolafurcolo.it)

  

Come criterio generale, a detrazione viene suddivisa in 10 rate annuali di pari importo da compensare a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Inoltre, vige il criterio di cassa: il beneficio si applica nell’anno in cui viene sostenuta la spesa. Questo vale anche se il pagamento avviene prima dell’inizio dei lavori o dopo la loro conclusione.

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Detrazione massima dal 2025

Il nuovo art. 16-ter TUIR introdotto dalla legge di Bilancio 2025 riordina la disciplina delle detrazioni, ponendo nuovi limiti: per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione risultano limitati in base al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2 del TUIR (a carico).

Di conseguenza, i bonus edilizi saranno condizionati da tetti di spesa detraibili basati sul reddito e sulla condizione familiare.

L’importo massimo di detrazione sarà variabile:

  • fino a 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro;
  • fino a 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.

I limiti si applicano solo alle nuove spese e non hanno effetto retroattivo.
I valori appena indicati sono quelli di massimi (relativi a un nucleo familiare con 3 o più figli a carico).

  

Come effettuare il calcolo della detrazione massima ammissibile

Per determinare il tetto di detrazione, occorre analizzare due parametri:

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  • reddito del contribuente;
  • figli fiscalmente a carico.

Relativamente al reddito, è possibile definire 2 categorie:

  1. redditi tra 75.000 e 100.000 euro: detrazione max 14.000 euro;
  2. redditi oltre 100.000 euro: detrazione max 8.000 euro.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

In base alla condizione familiare, è possibile ottenere 4 coefficienti familiari da applicare al reddito:

  1. 0,50 se nel nucleo familiare del contribuente non vi sono figli fiscalmente a carico;
  2. 0,70 per un figlio a carico;
  3. 0,85 per 2 figli a carico;
  4. 1 se per 3 o più figli a carico o in presenza di almeno uno con disabilità.

Combinando le condizioni, si ottiene la detrazione massima ammissibile.

La seguente tabella mostra i limiti di detrazione in base al reddito e al numero di figli a carico.

 

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Tabella con i nuovi limiti di detrazione per il Bonus Ristrutturazione 2025
Tabella con i nuovi limiti di detrazione

 

I nuovi limiti non hanno effetto retroattivo e si applicano solo alle nuove spese, ossia a quelle effettuate a partire dal 2025.

Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese i seguenti oneri e le seguenti spese:

  • le spese sanitarie;
  • le somme investite nelle start-up innovative;
  • le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Non si considerano neanche gli oneri detraibili per prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

  

Tipologie di interventi

Come stabilito dall’art. 16 bis Tuir, gli interventi che danno diritto alla detrazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3 del Dpr 380/2001) su parti comuni;
  • b) manutenzione straordinaria e
    ristrutturazione edilizia
    su singole unità immobiliari residenziali (qualsiasi categoria catastale A, eccetto A10) ;
  • c) ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali (con stato di emergenza dichiarato);
  • d) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • e) eliminazione di barriere architettoniche per favorire persone con disabilità;
  • f) misure per prevenire atti illeciti;
  • g) interventi per cablatura degli edifici e interventi per
    contenimento dell’inquinamento acustico
    ;
  • h) misure per il
    risparmio energetico
    , con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle
    fonti rinnovabili di energia
    (anche senza opere edilizie propriamente dette);
  • i) misure antisismiche e messa in sicurezza statica;
  • j) bonifica dall’amianto e prevenzione di infortuni domestici (es. riparazione prese malfunzionanti, sostituzione tubi del gas).

La detrazione è applicabile anche a:

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per lavori di ristrutturazione

 

  • interventi di restauro e risanamento conservativo.
  • lavori di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie. Questi immobili devono essere venduti o assegnati entro 18 mesi dal termine dei lavori (prima del 2014, il termine era di 6 mesi).

Ricordiamo che ai sensi del


Dpr 380/2001
art. 3, comma 1
, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, relativamente ai quali compete la detrazione, sono i seguenti:

  • lettera a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • lettera b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
  • lettera c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  • lettera d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

  

Detrazioni fiscali per interventi edilizi: soggetti beneficiari

L’agevolazione è rivolta ai contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione.

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), sia residenti che non residenti in Italia, a condizione che:

  1. possiedano o detengano l’immobile sulla base di un titolo idoneo.
  2. sostengano le relative spese.

Nota importante
Il titolo di possesso o detenzione e la disponibilità dell’immobile devono esistere al momento del pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione, ma non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Categorie di soggetti beneficiari

  1. proprietari o nudi proprietari: coloro che possiedono la piena proprietà o la nuda proprietà dell’immobile;
  2. titolari di diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione e superficie.
  3. soci di cooperative: cooperative a proprietà divisa (i soci possono beneficiare della detrazione in qualità di possessori) e cooperative a proprietà indivisa (soci possono usufruire della detrazione come detentori, previo consenso scritto della cooperativa);
  4. imprenditori individuali, solo per gli immobili non considerati beni strumentali o beni merce.
  5. soggetti che producono redditi in forma associata: rientrano le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati (es. imprese familiari), alle stesse condizioni degli imprenditori individuali;
  6. detentori dell’immobile (locatari e comodatari), se:
    – esiste un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori;
    – il consenso del proprietario è formalizzato in forma scritta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione;
  7. familiari conviventi: la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile. Per familiari si intendono:
    – coniuge;
    – parenti entro il terzo grado;
    – affini entro il secondo grado.
    La convivenza va dichiarata mediante autocertificazione e deve sussistere al momento di inizio dei lavori;
  8. coniuge separato: il coniuge assegnatario dell’immobile, anche se intestato all’altro coniuge, può usufruire della detrazione.
  9. conviventi di fatto: la detrazione spetta ai conviventi di fatto dal 1° gennaio 2016, senza necessità di contratto di comodato. La convivenza deve risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione;
  10. futuri acquirenti, a condizione che:
    – esista un contratto preliminare di vendita registrato.
    – siano state sostenute spese per interventi sull’immobile.
    – l’acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile e abbia eseguito i lavori a proprio carico.

Lavori eseguiti in proprio
Il contribuente che realizza i lavori personalmente ha diritto alla detrazione fiscale, ma solo per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
📌 Nota importante
L’acquisto dei materiali può essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori. (rif: Circolare AE 01.06.1999 n. 122, Risposta 4.1, e Circolare 11.05.1998 n. 121).

  

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Detrazioni fiscali in condominio

Il condominio è una forma di comunione disciplinata dagli articoli 1117-1139 del Codice civile, in cui coesistono:

  • proprietà individuale (appartamenti o altre unità immobiliari accatastate separatamente come box, cantine, ecc.);
  • proprietà comune (muri maestri, scale, tetti, cortili, ecc.).

Si tratta di una comunione forzosa, cioè non può essere sciolta e ogni condòmino è obbligato a partecipare alle spese di manutenzione delle parti comuni in proporzione ai millesimi di proprietà.

Parti comuni (su cui eseguire gli interventi ammessi a detrazione)
Secondo l’art. 1117 del Codice civile, sono considerate parti comuni:
Strutture dell’edificio: suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, anditi, portici, cortili.
Locali comuni: portineria, alloggio del portiere, lavanderia, riscaldamento centrale, stenditoi.
Impianti e manufatti comuni: ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, impianti per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento fino ai punti di diramazione ai locali privati.

 

Ruolo dell’amministratore di condominio

Se il numero di condòmini è superiore a 8, è obbligatoria la nomina di un amministratore (art. 1129 c.c.).

L’amministratore ha il compito di rilasciare la certificazione delle spese, indicando:

  • generalità e codice fiscale del condòmino;
  • identificazione del condominio;
  • spese sostenute e quota millesimale imputabile.

Ovviamente deve anche:

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  • conservare la documentazione originale, per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate;
  • effettuare i bonifici per le spese comuni, indicando chiaramente l’anno di riferimento.

La detrazione spetta ai condòmini in base alla loro quota millesimale o a diversi criteri previsti dagli artt. 1123 e seguenti del Codice civile.
I condòmini devono indicare il codice fiscale del condominio nella dichiarazione dei redditi.

…CONTINUA LA LETTURA DELL’ARTICOLO NEL PDF.

All’interno troverai:

  • Adempimenti e documentazione per usufruire delle agevolazioni edilizie
  • Come fare fatture e bonifici
  • Limiti di spesa
  • Detrazione per acquisto di immobili ristrutturati
  • Detrazioni per unità promiscue
  • Cumulabilità con altre agevolazioni
  • Approfondimento sugli interventi (esempi)

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