Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ha firmato l’ordinanza ministeriale che definisce:
- le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti della Scuola primaria;
- le modalità di valutazione periodica e finale del comportamento degli studenti della Scuola secondaria di primo grado.
Sullo schema di decreto, il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), aveva espresso, nella seduta plenaria del 18 novembre 2024, a maggioranza, parere favorevole.
L’ordinanza specifica che al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, le disposizioni ivi contenute si applicheranno soltanto a partire dall’ultimo periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico, vale a dire per l’ultimo trimestre o quadrimestre dell’a.s. 2024/25.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA
A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l’insegnamento dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:
a) ottimo
b) distinto
c) buono
d) discreto
e) sufficiente
f) non sufficiente
Le istituzioni scolastiche possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina.
Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.
La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa, come previsto dall’articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia didattica, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell’Allegato A alla presente ordinanza.
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione.
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa sono disciplinati dall’articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall’articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all’intero anno
scolastico.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.
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